domenica 7 aprile 2013

Obblighi formativi ECM e sanzioni. Obblighi per chi?

Mi scrive un collega:

Cara Pina,
mi riferisco a un argomento trattato qualche tempo fa, che non ho seguito a lungo, ma solo all'inizio delle discussioni.
L'argomento dei corsi ECM di educazione continua in medicina e la sanzionabilità del medico inadempiente.
Leggo che in base all'art.20 ACN il medico di medicina generale ed il pediatra è tenuto a conseguire un certo numero minimo di crediti formativi e nel caso contrario è sanzionabile in base all'art. 30 del ACN, ma, “gli eventi formativi promossi dalle Regioni e dalle ASL, rispondenti a obbiettivi programmati, devono costituire fino al 70% dei crediti formativi minimi previsti dall'art. 16 quater, comma 2 del D.Lgs 229/1999, mentre il restante 30% dei crediti deve essere acquisto tramite la partecipazione ad eventi scelti autonomamente dal medico al di fuori dell'aggiornamento proposto”; in seguito si afferma che “tali attività formative organizzate da regioni ed asl sono finalizzate a rispondere ad obiettivi azienali e distrettuali (di cui un terzo su argomenti di organizzazione sanitaria) ad obiettivi regionali (un terzo su argomenti deontologici e legali) alla necessità di integrazione fra territorio e strutture ospedaliere”.
Mi sono insorti i seguenti dubbi:

  1. quanti di questi corsi sono stati organizzati nell'arco degli ultimi anni da parte delle ASL e dalle Regioni da quanto è stato firmato l'ACN
  2. in caso di esistenza di tali corsi organizzati:  l'insieme di tali corsi organizzati è bastato a fornire il 70% dei crediti formativi necessari?
  3. gli argomenti trattati da questi corsi formativi erano finalizzati a rispondere a obiettivi aziendali e distrettuali (un terzo sull'organizzazione sanitaria ) e ad obiettivi regionali di cui unterzo su argomenti deontologici e legali?
  4. È valido l'argomento di sanzionabilità del medico quando spetta ad ASL e Regione di proporgli corsi formativi mai svolti, perchè nè a me nè ai colleghi che fin ora ho consultato prima di scrivere questa lettera risultano tali attività organizzate da parte delle ASL o della Regione al meno nel Lazio.In caso contrario chiedo scusa.
Ma nel caso che i miei dubbi siano confermati, come è possibile sanzionare un medico al quale non è stato mai proposto un evento formativo da parte di ASL o Regione facendo riferimento al totale
dei crediti formativi da accumulare quando i crediti contestabili devono essere soltanto il 30% del totale richiesto? Ho torto?
Grazie,
Lettera firmata



Dal momento che ritengo che il collega abbia ragione, e che i suoi dubbi siano ampiamente fondati, ho posto la questione alla amica e collega Cristina Patrizi che si occupa di formazione e di Educazione Continua in Medicina nell'ambito dell'Ordine dei Medici di Roma.
Questa è la sua risposta:


Pina, 
ti riporto di seguito il documento della commissione Ecm che coordino sulla questione sanzioni ed Ecm, dove è espressamente evidenziato il ruolo delle asl nella formazione, ed anche la questione costi della formazione Ecm che é tutta in capo ai medici.
Per dare risposta completa al collega, dovremmo tirare fuori i dati delle relazioni annuali delle varie aziende come provider Ecm dove sono riepilogati tutti gli eventi svolti , gli obiettivi formativi e il numero di partecipanti.
A occhio, sulla formazione all'interno delle ASL RmB e C dove lavoro, credo che le aziende abbiano organizzato eventi formativi per meno del 10-20% dei medici dipendenti e convenzionati. E quel poco che è stato fatto é ovviamente solo su tematiche aziendali e/o regionali, mentre solo l' 1- 5% riguarda tematiche legali e/o deontologiche.


Tuttavia, bisogna ricordare che c'è una sentenza della cassazione che ha condannato il medico che aveva chiamato in causa la propria azienda per il danno da mancato assolvimento degli obblighi Ecm, ma il giudice avrebbe rigettato la sua istanza,  asserendo che fosse comunque un suo obbligo quello di assolvere ai doveri formativi.
Cosa, a mio avviso, contraria, appunto , sia al contratto, sia al buon senso.

  -->
Il documento della Commissione ECM dell’ Ordine dei Medici di Roma sulla Normativa ECM
alla luce del Decreto Monti (DL 138 del 13.8.2011)
Obblighi formativi, sanzioni disciplinari e regolamento ECM :
come districarsi in un percorso non ancora perfettamente definito
La COMMISSIONE ECM, avendo esaminato e discusso le ricadute operative derivanti dalle disposizioni normative del Governo e della Conferenza Stato-Regioni, ha ritenuto importante rappresentare le proprie considerazioni, sulle quali si è convenuto all’ unanimità dei presenti, affinchè vengano sottoposte all’ attenzione dei colleghi e degli organismi deputati alla rappresentanza della categoria anche nei confronti dei decisori politici.
Per quanto riguarda il ruolo e le competenze degli Ordini professionali alla luce dell’Accordo Stato Regioni del 19 aprile 2012, ed a seguito delle norme di cui al DL 138 del 13 agosto 2011 (Decreto Monti),in particolare rispetto allapplicazione delle sanzioni nei confronti dei sanitari che non avranno ottemperato allobbligo formativo alla fine del triennio 2011-2013, è essenziale che gli Ordini si facciano carico della preoccupazione e del malcontento da più parti emerso e rappresentato dalla categoria tutta, per una normativa farraginosa, estremamente burocraticizzata e che rischia di vedere completa applicazione solo per gli aspetti sanzionatori a carico degli inadempienti.
Si ritiene strategico che l’ Ordine sottolinei il diritto/dovere del medico di aggiornarsi costantemente e regolarmente quale elemento di qualità e riconoscimento di ruolo e competenze specifiche.
Proprio nell’ ottica del diritto/dovere, è essenziale che gli Ordini richiamino tutti i soggetti interessati alla corretta applicazione dei rispettivi obblighi in tal senso, che individuano nelle UOC formazione delle aziende sanitarie e ospedaliere i centri responsabili dei processi formativi finalizzati alla realizzazione di percorsi adeguati alle esigenze formative specifiche e nei professionisti dipendenti e convenzionati , i soggetti ai quali la formazione deve essere rivolta, unitamente all’ ampia categoria dei liberi professionisti i quali devono poter trovare offerte formative valide e fruibili articolate nel rispetto degli obiettivi formativi individuati dalla Commissione.
A tal scopo la Commissione ritiene utile sollecitare i referenti delle UOC Formazione delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere per confrontarsi sul tema e promuovere le rispettive iniziative nell’ ottica di garantire la massima aderenza alle sia necessità formative delle aziende che dei professionisti.
Un’ armoniosa e omogenea distribuzione di competenze e finalità tra i vari partners del sistema salute consentirà di crescere nella consapevolezza che la formazione è elemento qualificante della professione medica e sanitaria oltreché strumento per rafforzare l’ immagine ed il ruolo del professionista medico-chirurgo.
Analoga sensibilità deve essere posta nell’ affrontare la delicata questione sanzionatoria , prevista dal disposto normativo, che deve necessariamente trovare risposte di buon senso e serietà con una Gradualità del sistema sanzionatorio ( da applicarsi in relazione alla percentuale di crediti risultata non soddisfatta) che tenga conto di tutte le variabili che possono intercorrere nella mancata acquisizione del monte crediti/annuo:
Deve essere prevista una forma di compensazione per malattia accertata che comporti inabilità lavorativa e/o invalidità civile ;
Occorre pensare a forme compensatorie anche per gravidanza e/o adozioni ;
Assenza di piani formativi aziendali in grado di soddisfare la formazione del personale, in accordo a quanto previsto dai contratti nazionali di categoria:
Carichi lavorativi e situazioni di sottorganico che impongono ritmi e turnazioni che non consentano attività formative extra orario di lavoro, senza determinare difficoltà oggettive e sovraccarichi personali
Si può pensare, di contro, ad un sistema premiante dei colleghi “virtuosi” con numero di crediti eccedenti il massimo richiesto e/o in regola con l’ assolvimento degli obblighi ECM, ai fini della valutazione curricolare del sanitario;
Le nuove regole a governo del “sistema ECM”, così come formalizzate all’ interno dell’ Accordo Stato Regioni del 19 Aprile 2012 , necessitano quindi di un processo di verifica e approfondimento su più di un aspetto:
Ruolo sanzionatorio e compiti certificatori degli Ordini ;
Ruolo di auditing e Osservatorio Nazionale Qualità e Formazione Continua;
Specificità della formazione erogata (percentuale tra tematiche “ordinistiche” e tematiche diverse) e acquisita in relazione al fascicolo personale;
Formazione per “liberi professionisti” e quota di ampliamento tematiche di aggiornamento;
Questione sponsorizzazione eventi e quote di implementazione.
Non ultime sono da sottolineare le preoccupazioni emerse in relazione al significativo onere economico correlato all’ impegno della formazione obbligatoria. Tale elemento di riflessione non è secondario, stante la corrispondenza sostanziale tra numero di crediti da acquisire ed ore dedicate (un credito /un ora).
150 crediti a triennio equivalgono ad un pari o superiore impegno di quote orarie che non può non ritenersi corrispondente ad un impegno economico ( ore professionali dedicate, spese per sostituzione etc) di 3000 – 4000 € complessivi.
Tali impegni sono al momento completamente a carico dei singoli professionisti.
La Commissione ECM ritiene indispensabile che gli Ordini si facciano latori di tali considerazioni al fine di concretizzare una posizione ufficiale in FNOMCeO che veda supportate le esigenze emerse dalle varie aree della professione, con l’ imprescindibile connubio tra diritto e dovere all’ aggiornamento professionale continuo con l’ elemento di qualità e spessore della formazione professionale, che ne rappresenta un inequivocabile valore aggiunto.