giovedì 4 ottobre 2012

Le linee guida non sono cassazione!

Ricordate quella parte del decreto Balduzzi che avrebbe dovuto costituire una linea di difesa per i medici  contro le cause per malasanità, e che tanto era piaciuta alla segreteria nazionale del sindacato maggioritario della medicina generale (come tutto il decreto, del resto)?
Riporto quì di seguito il testo:

"fermo restando il disposto dell'art. 2236 del c.c. nell'accertamento della colpa lieve nell'attività dell'esercente le professioni sanitarie il giudice, ai sensi dell'art. 1176 c.c., tiene conto in particolare dell'osservanza, nel casoconcreto, delle linee guida e delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale".

Ebbene, anche questo aspetto del decreto Balduzzi è una "bufala" e in tema di responsabilità professionale in realtà non cambia nulla.
Questo è quanto ci viene spiegato dall'avvocato Paola Ferrari (tra l'altro consulente fimmg) autrice di questa nota:

"Il medico è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente e deve dunque perseguire con scienza e coscienza un unico fine: la cura del malato. L'attività del medico si caratterizza infatti per la libertà di cura e l'attenzione al caso clinico concreto. Lo ha stabilito la CORTE DI CASSAZIONE
SEZ. IV PENALE, SENTENZA 11 LUGLIO - 19 SETTEMBRE 2012, n. 35922.
Le linee guida assolvono solo allo scopo di orientare l'attività del medico, il quale però deve considerare sempre le esigenze del paziente, anche considerato che talvolta le linee guida hanno matrice economico-gestionale e si pongono in contrasto con le necessità del malato. L'OSSERVANZA O INOSSERVANZA DELLE LINEE GUIDA NON DETERMINA (NE' ESCLUDE)AUTOMATICAMENTE LA COLPA DEL SANITARIO. Dal punto di vista del giudizio sulla colpa del medico, IL GIUDICE RESTA LIBERO di apprezzare se l'osservanza o il discostamento dalle linee guida avrebbero evitato il fatto e cioè se le circostanze del caso concreto imponessero o meno l'adeguamento alle linee guida a disposizione del medico, oppure una condotta diversa da quella descritta in dette linee guida".

Quindi prima di negare ad un paziente un inibitore di pompa o un'eparina a basso peso molecolare pensateci bene, potreste essere anche in regola con le linee guida e le note AIFA, ma se il paziente ha un'emorragia gastrica o un'embolia polmonare queste non vi difenderanno.