giovedì 28 marzo 2013

Chi richiede il ricovero in Day Hospital?

Ricevo dal dott.Roberto Berti e volentieri pubblico:

ho trovato il link qui sotto (incredibile è di Mauro ! 
E C'è PURE MOLTO ALTRO..... grande Mauro Boccia!)


(Day Hospital - Day Surgery)
 L’articolo 22 dell’Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Generale, reso esecutivo con delibera n° 502 del 21 aprile 2006 e pubblicato sul BUR Lazio n° 15 supplemento V del 30 maggio u.s., riporta:
“La scelta del ricovero in regime di Day Hospital, non è compito del medico di medicina generale, ma deve essere indicata dalla struttura accettante che prende in carico l’assistito“.

Ne consegue che spetta ai sanitari delle strutture che chiedono il ricovero in D. H., essendo evidentemente accreditate per tale prestazione, fare direttamente su ricettario regionale le richieste di ricovero in D. H. senza demandare al medico di medicina generale tali richieste.


Conferma quanto scritto da molti di voi : c'è la norma che vieta la prescrizione di ricovero al MMG, mi farebbe piacere trovare anche quella che vieta esplicitamente ai DH di richiedere impegnative per gli esami da fare in DH ( a parte il loro obbligo di ricettario regionale). grazie a tutti ciao R

e  BUONA PASQUA

Allarme Pronto Soccorso nel Lazio

 di Mauro Evangelisti
28-Marzo-2013

ROMA - I pronto soccorso di Roma e del Lazio sono la prima linea della sanità che sta saltando, sempre più in affanno, sempre più vicino alla resa. Ambulanze bloccate, ore di attesa, pazienti in barella per giorni.
E le statistiche che raccontano: rispetto a dieci anni fa, sono raddoppiate le morti in pronto soccorso, da 1.533 a 3.200 annue, a Roma e nel Lazio. Il segnale evidente che il percorso dei pazienti si arena troppo a lungo nei pronto soccorso.

L’ALLARME
Ieri è partito l’ultimo appello di quaranta tra primari e medici dei pronto soccorso che hanno scritto al neo commissario per la sanità, Nicola Zingaretti. Spiegano: non ce la facciamo più, servono subito degli interventi correttivi. Tra i firmatari di una presa di posizione che ha pochi precedenti ci sono ad esempio Giuliano Bertazzoni e Claudio Modini, rispettivamente direttore di medicina d’Urgenza e direttore del Dipartimento di emergenza accettazione dell’Umberto I, Adolfo Pagnanelli, che dirige il pronto soccorso del Policlinico Casilino, Massimo Magnanti del pronto soccorso del San Giovanni, Francesco Pugliese, direttore del dipartimento emergenza accettazione dell’Asl Roma B e presidente regionale del Simeu (società italiana medicina emergenza urgenza). Ma la lista è molto più lunga. Scrivono: «Il sovraffollamento dei pronto soccorso è un fenomeno ben conosciuto e studiato in tutto il mondo occidentale, e riconosce due cause principali: elevato numero degli accessi e stazionamento dei pazienti in attesa di ricovero.
Negli ultimi anni la Regione ha deciso di dedicarsi solamente al primo aspetto, l’iperafflusso, ed in particolare ai codici bianchi, affrontato con misure estemporanee che si sono mostrate poco efficaci e molto costose. Ma era il problema meno importante. Ben diverso è il disagio creato dallo stazionamento dei pazienti in attesa di ricovero per giorni ed il conseguente blocco delle ambulanze». Non è più tollerabile. «Ambulanze bloccate e pazienti che aspettano per giorni un letto: tutto questo offende i cittadini del Lazio ed in primo luogo proprio quanti nel nostro Servizio Sanitario Regionale mettono impegno e dedizione. E ad aspettare più a lungo sono i soggetti più fragili, a partire da quelli con oltre 75 anni. I pronto soccorso finiscono per essere veri e propri reparti di degenza, in spazi inadatti e senza risorse, e così si rischia di finire ad assistere male chi staziona per giorni e non riuscire a garantire l’efficienza necessaria nelle situazioni di urgenza ed emergenza». Perché i pazienti sono condannati al calvario? «Distribuzione dei posti letto disomogenea, tempi di degenza più lunghi che nel resto d’Italia, carenze di strutture per non autosufficienti (nel Lazio sono il 10% della Lombardia)».

LE PROPOSTE
Come si esce da questo dramma quotidiano? Bisogna sapere che nel Lazio non esiste un sistema che in tempo reale informi quanti posti letto liberi ci sono nei vari ospedali. «Neppure il 118 del Lazio riesce a sapere cosa accade negli ospedali di Roma. Bisogna invece distribuire l’accesso in ambulanza in modo razionale, tenendo conto della capacità ricettiva degli ospedali». Ancora: bisogna stabilire quanti posti necessiti ogni pronto soccorso e «definire quali siano le case di cura in cui inviare i pazienti». Tra le altre proposte: sbloccare i concorsi per i servizi di emergenza, che si reggono soprattutto sul precariato, aumentare i posti nelle Rsa (le residenze sanitarie assistenziali in Lombardia sono 62 mila, nel Lazio 7 mila).

 

martedì 26 marzo 2013

I certificati medici per la scuola

Vi ripropongo questa interessante nota esplicativa e chiarificatrice sul rilascio di certificazioni per uso scolastico da parte dei medici pediatri di libera scelta elaborata dal Dr. Raffaele D'Errico per conto dalla Federazione Italiana Medici Pediatri di Napoli nel lontano 28 novembre 2000

PREMESSA
La Federazione Italiana Medici Pediatri di Napoli il 28/11/2000, con protocollo 73/00, inviò questo mio elaborato a tutti gli organi competenti (Assessorato alla Sanità della Regione Campania, Provveditorato agli Studi di Napoli e Provincia, Ordine dei Medici-Chirurghi di Napoli e Provincia, Federazione Italiana Medici Pediatri Nazionale, Direttori delle ASL NA1, NA2, NA3, NA4, NA5).
Con questa nota esplicativa volemmo così richiamare l’attenzione sulla corretta interpretazione circa la richiesta, da parte degli Istituti scolastici e il relativo rilascio da parte dei Pediatri, di certificazioni per uso scolastico, al fine di evitare confusione nei genitori, inutile sovraccarico burocratico per i
Pediatri di famiglia e tensioni che si potessero venire a creare per l’eventuale rifiuto di certificazioni non lecite o la richiesta di onorario da parte del medico che redige un certificato non previsto dalla convenzione col SSN. Si invitava a condividere e diffondere tali interpretazioni, in modo che diventassero patrimonio delle AA.SS.LL, della Medicina Scolastica, della Scuola e dell’Ordine dei Medici.

CERTIFICATO DI IDONEITÀ ALL’EDUCAZIONE FISICA
Il certificato per l’idoneità all’Educazione Fisica in ambito scolastico NON È DOVUTO (vedi art. 28 dell’ACN) ed è inutile, in quanto materia di insegnamento (Legge 88 del 7 febbraio 1958). L’art. 3 di questa legge prevede che sia il Capo d’Istituto a concedere temporanei o permanenti, parziali o totali, esoneri per provati motivi di salute, su richiesta delle famiglie degli alunni e previ opportuni controlli medici.
Per tale motivo, non si redigono Certificati di Buona salute per l’Educazione Fisica, in quanto materia di insegnamento e obbligatoria.
Se il bambino, risultasse, invece, affetto da una patologia acuta o cronica che controindichi la pratica di attività fisica, sarà il medico stesso a consigliare al genitore di comunicare al Direttore scolastico l’esonero, temporaneo o permanente, totale o parziale, dall’attività di Educazione Fisica.
Per effetto, poi, della Legge sulla Privacy n.675/96, il Medico non potrà comunicare al Capo d’Istituto le condizioni patologiche del bambino, ma redigerà, in questo caso, un Certificato di Stato di salute del minore da consegnare al genitore (gratuito), con il quale il genitore stesso potrà comunicargli le condizioni patologiche del figlio e chiedere l’esenzione dall’insegnamento
dell’Educazione Fisica. La richiesta di esenzione, quindi, la fa il genitore al Direttore Didattico e l’accompagna al certificato medico che verrà rilasciato gratuitamente su richiesta del genitore.

CERTIFICATO PER L’ATTIVITÀ MOTORIA
E’ improponibile il rilascio di un Certificato per l’attività motoria nelle Scuole Materne, in quanto l’attività motoria non si configura in attività fisica, ma in attività ludica. Pertanto, per “giocare” non è necessario un Certificato Medico. Tale precisazione è riportata anche da una Delibera dell’Assessorato alla Sanità della Regione Puglia n.2233 (B.U.R. Puglia n. 141 del 25/09/1986),
dove al comma 2.2 dell’art. 2 si legge: “Si precisa che non rientrano tra i soggetti di cui all’art.1 del D.M. 28/02/1983, coloro che praticano attività motorie e amatoriali individuali

CERTIFICATO DI “STATO DI BUONA SALUTE” PER ATTIVITÁ SPORTIVA IN AMBITO SCOLASTICO
Le Convenzioni di Medicina Generale e di Pediatria, in merito a questo tipo di certificazione, rimandano perentoriamente all’art. 1 del Decreto del Ministero della Sanità del 28/02/1983, che prevede il rilascio solo nei seguenti casi e a seguito della richiesta dell’autorità scolastica competente:
1. Alunni che svolgono attività fisico-sportive, organizzate dagli organi scolastici, nell’ambito di attività para - scolastiche;
2. Alunni che partecipano ai “Giochi della Gioventù”, ai “Campionati Studenteschi”, nelle fasi precedenti quella nazionale.
Il legislatore si è dimenticato di specificare che la richiesta deve essere scritta, forse pensando che fosse cosa ovvia, talmente ovvia che la Regione Toscana (con delibera n. 620 del 2/6/97) ha approntato dei moduli che prevedono la firma del Preside o del Direttore Didattico. La richiesta scritta è necessaria anche perché deve essere ben specificato il motivo della richiesta della
certificazione, al fine di evitare un diffusissimo “uso improprio” della certificazione gratuita scolastica.
Infatti, la certificazione che risponda a tali requisiti sarà rilasciata gratuitamente, solo se però risponderà a quanto previsto nell’allegato H dell’ACN, che disciplina la Convenzione con i Pediatri di libera scelta, ossia:
a) Per attività parascolastiche si intendono le attività fisico-sportive svolte in orario extracurricolare, con partecipazione attiva e responsabile dell’insegnante, finalizzate alla partecipazione a gare e campionati e caratterizzate da competizioni tra atleti; sono escluse le attività ginnico-motorie con finalità ludico-ricreative, ginnico-formative, riabilitative o rieducative, praticabili a prescindere dall’età e senza controllo sanitario preventivo obbligatorio.
b) Necessitano della certificazione di stato di buona salute per i Giochi della gioventù ed i Giochi Sportivi Studenteschi gli alunni, già selezionati, che partecipano alle fasi successive a quelle di Istituto o di rete di Istituti (sovraintesi da un’unica autorità scolastica). Poiché nella scuola elementare i Giochi Sportivi Studenteschi sono limitati alla fase di Istituto e hanno carattere educativo, formativo e mai competitivo non necessitano di certificazione.
Pertanto, il certificato dovrà essere rilasciato (gratuitamente), non all’iscrizione o all’inizio dell’anno scolastico, non a tutti, ma al momento dell’utilizzo ed esclusivamente per gli studenti che, all’atto della richiesta, esibiscono dichiarazione firmata dal Capo d’Istituto, attestante quanto affermato dal D.M. 28/02/83.
Si precisa, cioè, che se la richiesta di certificazione viene fatta dal genitore, s’intende il tal senso, la richiesta di partecipazione ad attività sportiva non agonistica di tipo privata (anche se fatta nella struttura scolastica) e questo tipo di certificato non è gratuito e rientra nelle attività libero-professionali del medico convenzionato che è tenuto, per motivi di deontologia e fiscali, a richiedere
l’onorario.
Se, invece, è il Capo d’Istituto che inoltra una richiesta scritta e firmata al medico (allegato A ), tale certificato rientra in ciò che è previsto dal D.M. di cui sopra e dalle attività convenzionate (art. 29 e allegato H dell’ ACN ), e quindi verrà rilasciato gratuitamente.
In tutti gli altri casi, il certificato potrà essere rifiutato perché non previsto dalla legge o potrà essere rilasciato dietro pagamento dell’onorario da parte del richiedente (il genitore).
Inoltre, va specificato che nel DPR del 20/10/1998 n. 403, pubblicato sulla G.U. n.275 della serie generale del 24/11/1998, al capo terzo dell’art.10, punto 2, si legge: “Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte degli alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per l’intero anno scolastico”.
Questo significa che il pediatra di famiglia rilascerà un solo certificato all’anno valido per tutte le attività sportive che l’alunno praticherà nell’ambito scolastico nei dodici mesi successivi. Tale certificato non sarà però estensibile ad attività extrascolastiche che, seppure svolte nella stessa struttura, non rispondano ai requisiti di cui sopra.

CERTIFICATOPER ASSENZA DEL BAMBINO DA SCUOLA PER PIÙ DI CINQUE
GIORNI
Tale certificazione è regolata dall’art. 42 del DPR 1518/67, che cita: «L’alunno che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per più di cinque giorni, può essere riammesso soltanto dal Medico Scolastico ovvero in assenza di questi, dietro presentazione alla Direzione della scuola o dell’Istituto di una dichiarazione del Medico curante circa la natura della malattia e l’idoneità alla frequenza».
Si vuole pertanto precisare i seguenti punti:
Per “assenza per malattia per più di cinque giorni” si intende che se l’alunno rientra al 6°giorno non è necessario il certificato medico, mentre occorre il certificato medico al 7°giorno dall’inizio della malattia, che attesti la guarigione. Nel conteggio dei giorni vanno compresi anche i giorni festivi e prefestivi.
Per le "assenze programmate” dalla scuola (es. vacanze pasquali) o dal genitore (es. settimana bianca, vacanza, gita, motivi familiari) e comunicate preventivamente alla scuola, non occorre al rientro alcun certificato medico.
Per le "assenze non programmate” e per più di cinque giorni, occorre al rientro certificato medico che attesti la non presenza di malattie in atto.
Nelle situazioni in cui occorre il certificato medico, questo va redatto dal medico curante, e solo in situazioni eccezionali e sporadiche dal medico scolastico (Interpretazione del DPR 1518/67 art.42 da parte del Coordinamento Medicina Scolastica ASL GENOVA 3, Dott.P.Pintus, Prot.620 del 22/03/99).
Per certo, se l’assenza non è dovuta a malattia e comunque se malattia non è intervenuta durante l’assenza, è facoltà della Direzione Didattica riammettere l’alunno senza certificazione medica ed eventualmente con acquisizione di autocertificazione (amministrativa, non sanitaria!) resa all’avente titolo (studente maggiorenne, genitore di minore o esercente patria potestà) ai sensi del DPR 20/10/98 n.403. In pratica, appare non solo lecito ma dovuto, riammettere l’alunno assente dal 6°giorno senza
certificazione medica e con dichiarazione, resa nei modi rituali, attestante che l’assenza è dovuta ad altra causa generica o specifica che escluda ogni valutazione sanitaria, in quanto non autocertificabile (Interpretazione del DPR 1518/67 art. 42 da parte del Direttore Sanitario ASL GENOVA 3, Dott.G.Ciappina, Prot.682 del 30/03/99).

CERTIFICATO PER ESENZIONE DALLA MENSA SCOLASTICA
E’ un Certificato che NON ESISTE ed è improponibile. E’ il genitore che decide se il figlio deve frequentare la Mensa Scolastica. Se, invece, l’alunno si dovesse trovare nella obbligatorietà della frequenza della mensa, perché i genitori hanno preventivamente scelto l’orario continuato, non esiste legislazione in Italia che obblighi il bambino alla mensa se il genitore si oppone.
Pertanto, appare chiaro che è compito del genitore affrontare il problema con la Direzione Scolastica, mentre risulta illegale l’invito a rivolgersi al Pediatra curante per il rilascio di un certificato (falso) per esenzione dalla mensa.
Un Certificato per variazione alimentare, invece, potrebbe essere proponibile e fattibile nel momento in cui il bambino fosse affetto da qualche patologia (allergica, dismetabolica, celiachia, ecc) e che gli impedisca di assumere alimenti previsti da diete preventivamente elaborate e deliberate da chi di competenza, uguali per tutti i bambini di quella Mensa Scolastica.
Il certificato attesterà la patologia di cui è affetto il bambino (che il medico redigerà solo se esistono i dati clinici e di laboratorio) per la quale si sconsiglierà l’assunzione degli alimenti incriminati.
In caso contrario, il medico che redigesse un certificato falso, incomberebbe in grave sanzioni civili e penali.
La domanda di esenzione dalla mensa o di variazione alimentare dovrà essere redatta dal genitore e indirizzata al Capo d’Istituto, allegando i dati di laboratorio attestanti la patologia e che saranno sufficienti per ottenere quanto richiesto. Nel caso il genitore volesse avvalersi di un certificato medico, sempre ai sensi della Legge sulla Privacy n.675/96, il certificato verrà redatto su richiesta del genitore (non in convenzione, quindi a pagamento) e ad esso rilasciato. Sarà il genitore, poi, a presentare domanda per l’esenzione al Capo d’Istituto, allegando la certificazione medica di cui sopra.

CERTIFICATO PER USCITA DALL’ASILO PRIMA DELL’ORARIO PREVISTO
In nessun caso è previsto questo tipo di certificazione medica, anche per motivi validi, anche se il piccolo deve essere condotto all’ambulatorio del Pediatra, perché non si tratta di un certificato medico. Se proprio dovesse occorrere è prevista, invece, una giustificazione del genitore.

CERTIFICATO PER RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO DELLA MADRE
(NELLA FATTISPECIE DIPENDENTE SCOLASTICO) CHE ALLATTA
Il Certificato è improponibile in quanto non ha nessun nesso con la certificazione medica e, quindi, non è fattibile. Sarà la lavoratrice a chiedere un permesso per l’allattamento.

CERTIFICATO PER ASSENZA DEL GENITORE (NELLA FATTISPECIE DIPENDENTE SCOLASTICO) PER MALATTIA DEL FIGLIO
Il presente documento è stato elaborato dalla FIMP Milano e aggiornato dalla Fimp Napoli.
Questo paragrafo viene sviluppato per le lavoratrici-madri impegnate nell’ambito scolastico e che si rivolgono al Pediatra di famiglia per certificazioni, talvolta non dovute, richieste dalle autorità scolastiche.
Tali certificazioni sono normate dalla Legge sulla tutela della maternità (n. 903/77 - n. 1204/71), e successive sentenze.
(... omissis) Art. 7
La lavoratrice ha il diritto ad assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di astensione obbligatoria di cui alla lettera c dell'art. 4 della presente legge, per un periodo, ENTRO IL PRIMO ANNO DI VITA DEL BAMBINO, di SEI MESI, durante il quale le sarà conservato il posto. La lavoratrice ha diritto, altresì, ad assentarsi dal lavoro DURANTE LE MALATTIE DEL BAMBINO DI ETÀ INFERIORE A TRE ANNI, dietro presentazione di certificato medico. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.
N. D.: l'astensione facoltativa dal lavoro può essere goduta anche in modo frazionato (entro il primo anno di vita) e vale anche per l'ingresso del bambino adottato o affidato nella famiglia, purché di età inferiore a tre anni.
La legge, successiva, n. 53 dell’8 marzo 2000, estende questo limite fino all’età di otto anni del bambino e più precisamente dopo i tre anni e fino agli otto, ciascun genitore (sia la madre che il padre) ha diritto, per ciascun figlio, a CINQUE giorni di assenza ogni anno, dietro certificazione di malattia rilasciata dal medico specialista (art.3 comma 4).
Il medico di fiducia può certificare SOLO LA MALATTIA ACUTA (anche non grave) riscontrata, perché la malattia acuta è la sola che legittima la sospensione della presenza lavorativa da parte del dipendente (parere del Consiglio di Stato sez. II n. 1537/77 -TAR Piemonte sez. II 21.1.91 n. 8).
Il periodo di malattia certificato deve intendersi comprensivo non solo della fase patologica in atto, ma anche della CONVALESCENZA fino a COMPLETA GUARIGIONE. (TAR Lazio sez. II n. 754 del 17.4.90; Cass n. 1293 del 6.2.88 Trib. Ravenna).
Questo diritto riconosciuto alla lavoratrice madre è condizionato da una causa (MALATTIA DEL BAMBINO) di cui deve essere possibile il controllo di esistenza. Viene pertanto ribadito il controllo da parte del MEDICO FISCALE come per gli altri lavoratori.
La legge del 5/2/92 n. 104 norma l'astensione facoltativa dal lavoro per la lavoratrice con un figlio portatore di handicap in situazione di gravità accertata, quindi con MALATTIA CRONICA. La certificazione di tale stato di patologia è competenza della Commissione Medica della ASL, che decide il grado di invalidità e il tipo di assistenza correlata.
In sintesi: Fino ad 1 anno di età, l'astensione facoltativa dal lavoro per maternità non necessita del certificato medico perchè non deve essere motivata da patologia.
Entro gli 8 anni di età il medico di fiducia certifica lo stato di malattia acuta riscontrata (non necessariamente grave), con prognosi estesa alla convalescenza fino alla completa guarigione (che per una malattia acuta ragionevolmente non può andare oltre un mese); rilascia alla madre un certificato senza diagnosi per il datore di lavoro, un certificato con diagnosi per il medico fiscale.
Richieste al di fuori di questa normativa non possono essere esaudite.
Ogni certificato falso redatto dal medico convenzionato con il SSN è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (art. 493-477 CP).
Ogni certificato falso redatto dal medico libero professionista è punito con la reclusione fino a 1 anno o con la multa sino a 1 milione (art. 481 CP).


PROPOSTE SMI LAZIO PER LA RIORGANIZZAZIONE DELLA SANITA’ LAZIALE

  1. Riduzione posti letto e presidi ospedalieri di II livello:
Inutile chiusura indiscriminata con tagli lineari ma valutazione per ogni singolo caso in base alla caratteristica pubblico/privata della struttura e sul livello di eccellenza
  1. Sanità territoriale e assistenza H24:
    1. Riorganizzare l’assistenza territoriale attraverso l’utilizzo corretto delle risorse regionali privilegiando le ASL e soprattutto i distretti che devono essere il centro nevralgico del sistema, garanti dellomogeneità dellofferta sanitaria erogata su tutto il territorio, cosa non garantita se il governo del sistema viene affidata a cooperative.
    2. Utilizzare per tutta la MG un'unica centrale d’ascolto attiva h 24,7 giorni su 7, anche in questo caso privilegiando l’esistente e numeri telefonici già noti (centrali d’ascolto della continuità assistenziale ex guardia medica) in cui operano medici, selezionati in base a criteri standardizzati, che da dieci anni svolgono attività di risposta alla cittadinanza , con il compito di attivare il servizo 118 per l’emergenza, la guardia medica per prestazioni non differibili,indirizzare i cittadini alla propria UCP di riferimento, dispensare consigli telefonici.
    3. Creazione di AFT a sedi multiple con collegamento in rete , coincidenti con le attuali UCP, o a sede singola, con funzionamento h 12 , dalle ore 8 alle 20, nei giorni feriali.
    4. Creazione di ambulatori distrettuali di riferimento, interdisciplinari con la specialistica ambulatoriale e diagnostica di I livello, impedendo le esternalizzazioni di servizi che hanno dimostrato nel tempo un dispendio economico infruttuoso e cercando di ottimizzare le risorse
    5. Utilizzazione di personale amministrativo ed infermieristico delle ASL nell’ambito delle AFT, per l’erogazione di una migliore assistenza alla cittadinanza.
  2. Assistenza domiciliare e medicina generale:
a lo SMI propone che venga normata la partecipazione del MMG al team di valutazione multidisciplinare per la presa in carico dei pz cronici e fragili

  1. Accesso alla scelta del medico da parte dei cittadini domiciliati :
Attualmente nella nostra regione difformi procedure aziendali impediscono lattribuzione ai MMG dei pazienti domiciliati con evidente violazione del diritto alla salute;lo SMI Lazio propone una semplificazione delle procedure amministrative e ladozione di criteri uniformi su tutto il territorio regionale.
  1. Formazione in medicina generale regionale: revisione dei compiti, struttura e organigramma dellattuale CEFORMEG, con programmazione e investimenti concordati e verificati e finalizzati alla formazione della qualità in medicina generale.
  2. Sistema Urgenza- Emergenza:medicalizzazione delle ambulanze ed evitare lesternalizzazione del servizio. Laddove questi 2 criteri sono stati applicati si è vista una riduzione degli accessi impropri al P.S del 50%.
  3. Livelli occupazionali e valorizzazione professionale: applicazione delle piante organiche di continuità assistenziale ed attribuzione di incarichi anche a termine nelle attività territoriali programmate, per rimpiazzare la carenza di organico che sta mettendo a repentaglio i servizi di prevenzione,diagnosi e cura.


     

giovedì 21 marzo 2013

Ma i generici non sono tutti uguali?

E’ ancora bufera sull’agenzia dei farmaci. Si apre una nuova strada di indagine nell’inchiesta che ha coinvolto corruzioni e procedimenti illegali all’interno dell’Aifa. Ora si tratta di disastro colposo per la messa in commercio di farmaci non perfetti. Ventidue medicine in commercio, infatti, sono sospettate di essere dannose per la salute dell'uomo. Sotto inchiesta un antinfiammatorio che, che, nonostante potesse provocare danni al fegato non è stato sospeso dal commercio; un anestetico locale che, secondo gli accertamenti, presenta un difetto a causa del quale due fiale diverse non sono distinguibili tra loro, con evidenti conseguenze per la salute pubblica; e poi psicofarmaci, antibiotici, diuretici, antipertensivi, antiasmatici a base di principi attivi che, scaduti i canonici dieci anni del brevetto, dovevano essere nuovamente sperimentati secondo le normali procedure che, invece, sono state ignorate.
Tutto ha avuto inizio nell’estate del 2005 e le vicende penali sono ancora in ballo. I primi provvedimenti hanno riguardato l’esecuzione di otto delle venti ordinanze di custodia chieste dal procuratore aggiunto Raffaele Guariniello, i primi arresti da lui firmati in quarant'anni di carriera:  due i corrotti, alti dirigenti dell'Agenzia per i farmaci; sei i corruttori, dipendenti di case farmacautiche o di agenzie di intermediazione.  Tutto perché a seguito di indagini dei Nas di Torino, sono emerse ombre sulle procedure di lavoro dell’Aifa, l'Agenzia italiana per il farmaco, sulle modalità di come classifica e cataloga i medicinali da immettere sul mercato. La sperimentazione di due prodotti bio-equivalenti, i corrispondenti generici di un composto griffato, non convincevano.


mercoledì 20 marzo 2013

Certificati di malattia, Omceo Piacenza chiede revisione della legge Brunetta

da Doctor33
Una revisione della “Legge Brunetta” dell’ottobre 2009 che ha introdotto “misure finalizzate a contrastare il fenomeno dell’assenteismo nelle pubbliche amministrazioni” tra le quali “sono state disciplinate delle fattispecie speciali di responsabilità disciplinare e penale aventi come soggetto attivo della condotta il medico”. A chiederlo una delibera dell’Ordine di Piacenza, accolta all’unanimità con una mozione dal Consiglio nazionale Fnomceo della scorsa domenica. La delibera prende l’avvio da una vicenda di cronaca che ha riguardato un medico piacentino. L’accusa mossa al medico è di aver rilasciato diversi certificati di malattia per lunghi periodi di assenza a un funzionario pubblico senza averlo effettivamente visitato. «Fermo restando la condanna sul piano deontologico» spiega il presidente dell’Ordine piacentino Augusto Pagani «quello che lascia allibiti è l’assoluta sproporzione tra reato e gravità della pena». In base alla legge Brunetta, infatti, “il rilascio di certificazioni di malattia che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati” se ciò è in “relazione all’assenza dal servizio di un pubblico dipendente” comporta per il medico una pena che va da 400 euro a 1600 e la reclusione da uno a cinque anni. Non solo. “La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporti per il medico la sanzione disciplinare della radiazione dall’albo e altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il sistema sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza della convenzione”. Pene estremamente gravi e immotivate, secondo il presidente di Omceo Piacenza che propone «una seria e definitiva riflessione riguardo le norme della certificazione di malattia che deve essere assolutamente rivista e prevedere l’autocertificazione per i primi tre giorni di malattia. Oggi» spiega Pagani «succede che l’obbligo che ha il lavoratore di produrre un certificato faccia sì che il medico si trovi talvolta nella condizione di dover fare un certificato quando già il lavoratore è stato a casa e dunque ne debba prendere atto a posteriori. Una revisione delle norme» conclude il presidente dell’Ordine piacentino è nell’interesse dei lavoratori, che hanno la possibilità e la responsabilità di certificare le brevi malattie, ma anche in quello dell’Azienda dei medici e degli organi di controllo».

sabato 16 marzo 2013

Esenzioni ticket: nuove regole per malati cronici e disabili: per alcune patologie l’attestato ha durata illimitata. I compiti dei prescrittori

Da DottNet

Taglio alla burocrazia per malati cronici e disabili: e' online il documento del ministero della Salute sugli attestati di esenzione per i ticket, che riduce vari adempimenti amministrativi.  E' stato infatti pubblicato il documento (clicca qui per scaricare il testo completo) con le indicazioni per l'applicazione delle nuove regole in materia di attestati di esenzione dal ticket. In seguito all'approvazione del decreto ministeriale del 23 novembre 2012, pubblicato in Gazzetta ufficiale l'8 febbraio scorso, il ministero ha definito in accordo con le Regioni e Province autonome il periodo minimo di validita' dell'attestato, fissando in molti casi una durata illimitata.

Meno burocrazia, dunque, per malati cronici e disabili.   Gli attestati di esenzione per le malattie croniche e invalidanti, rilasciati dalle ASL, quando rinnovati o emessi per la prima volta dovranno avere una validita' non inferiore a quella fissata dal decreto. Il decreto inoltre, sottolinea il ministero, ''riduce gli adempimenti amministrativi ed elimina oneri di accertamento impropri a carico della pubblica amministrazione. Da' infatti attuazione a quanto previsto dal cosiddetto 'Decreto semplificazioni' e da' uniformita' alle procedure a livello nazionale''. Prima del decreto del 23 novembre, i malati cronici dovevano ripetere, in alcuni casi anche ogni anno, gli adempimenti necessari per rinnovare l'esenzione.
Ecco il dettaglio: 
Le Asl rilasceranno i nuovi attestati, con validità non inferiore a quella fissata dal decreto, “in occasione del rinnovo degli attestati già in possesso degli aventi diritto”. Ciò significa che le Asl non sono tenute a revocare gli attestati che hanno durata diversa da quella fissata nel decreto, prima della loro scadenza. Le Regioni hanno facoltà di fissare periodi di validità dell’attestato diversi, ma mai inferiori a quelli indicati nel decreto in questione.   Per ogni condizione o malattia cronica esente sono state prese in esame le singole forme morbose, identificate dal secondo gruppo di cifre in base alla classificazione ICD-9-CM. Ciò perchè all’interno dello stesso codice di esenzione (prime tre cifre del codice completo) possono essere presenti patologie diverse o con diversa evoluzione clinica. I criteri per la definizione dei periodi minimi di validità dell’attestato di esenzione hanno tenuto conto del fatto che alcune di esse sono suscettibili di guarigione. Per le altre la durata dell’attestato di esenzione deve essere illimitata.   Per patologie per le quali vi è la possibilità di guarigione per definire il periodo minimo di validità dell’attestato si è tenuto conto di quanto previsto dalle linee guida relativamente alla durata del trattamento (es. tubercolosi, asma), e/o alla data di esecuzione del follow-up (es. epatite cronica attiva). 
 Rimangono invariati i tempi di validità degli attestati per le seguenti malattie o condizioni:
 - Dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool
 - Neonati prematuri, immaturi, a termine con ricovero in terapia intensiva prenatale
 - Soggetti affetti da patologie neoplastiche maligne e da tumori di comportamento  
 - Soggetti affetti da patologie in attesa di trapianto 
 Particolare attenzione è stata riservata alle patologie cardiovascolari per le quali è possibile una risoluzione a seguito di procedure interventistiche (chirurgia, microchirurgia, radiologia interventistica, ecc). Per queste è stata prevista una durata minima di esenzione di 3 mesi dalla data di esecuzione dell’intervento. Nel caso in cui invece non venga eseguita alcuna procedura correttiva la durata dell’attestato rimane illimitata. Ferma restando la validità degli indirizzi applicativi adottati dalle singole Regioni, vengono riportate alcune considerazioni operative: 
Patologie con validità dell’attestato limitata nel tempo. Al fine di evitare al cittadino eventuali disagi economici, la visita specialistica, finalizzata al rilascio della certificazione per il rinnovo dell’attestato di esenzione, dovrà essere eseguita entro il periodo di validità dell’esenzione stessa, in modo che la prestazione, considerata quale “visita di controllo”, non venga assoggettata al pagamento della quota di partecipazione. I prescrittori cureranno i tempi di esecuzione di questa prestazione facendola coincidere con una delle visite di follow up clinico, in modo da prevenire la moltiplicazione degli accessi alle strutture sanitarie.  Nel corso della visita potrà essere effettuata una vera e propria rivalutazione clinica del paziente che potrà avere i seguenti esiti:
 a) la riscontrata guarigione clinica;
 b) il rinnovo della certificazione, se la patologia è ancora presente;
 c) il rilascio di certificazione per altra patologia cronica e invalidante, eventualmente riscontrata.  
Particolare attenzione è stata riservata alle esenzioni per le affezioni del sistema cardiocircolatorio passibili di procedura interventistica correttiva, per le quali si potranno avere i seguenti casi:
 a) Se non viene eseguito alcun intervento, la durata dell’esenzione rimane illimitata.
 b) Se viene eseguito l’intervento correttivo, l’assistito potrà usufruire delle prestazioni in esenzione nei 3 mesi successivi all’intervento; al termine dei 3 mesi il medico curante (MMG, PLS o specialista) non potrà prescrivere ulteriori prestazioni in esenzione. L’assistito potrà però rivolgersi allo specialista al fine di ottenere:
 - il rilascio di una certificazione per la stessa patologia qualora lo specialista verifichi che l’intervento non ha determinato la completa guarigione clinica; in questo caso l’assistito potrà chiedere alla Asl il rilascio di un nuovo attestato che potrà avere durata illimitata o valere per i tre mesi successivi ad un nuovo intervento correttivo.
 - il rilascio di una certificazione per un’altra patologia cronica e invalidante, eventualmente riscontrata; in questo caso, la Asl rilascerà un nuovo attestato, di durata uguale a quella prevista dal decreto per la specifica patologia.  
Patologie con validità illimitata dell’attestato. Per i nuovi esenti verrà rilasciato l’attestato con validità illimitata secondo quanto previsto dal decreto.
 Per i soggetti già esenti:
 a) nelle Regioni in cui l’attestato di esenzione non prevede alcuna scadenza i pazienti manterranno il loro attestato con validità illimitata;
 b) nelle Regioni in cui l’attestato di esenzione prevede una scadenza definita, lo stesso potrà essere rinnovato con validità illimitata.


SANITA', NO ALLA SVENDITA AI PRIVATI DEL 118 NEL LAZIO

LO SMI FA UN APPELLO AL NEO PRESIDENTE DELLA REGIONE, ZINGARETTI, CONTRO L’ESTERNALIZZAZIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA E ANNUNCIA L’IMPUGNAZIONE DEL BANDO
Lo SMI si oppone fermamente nel Lazio alla volontà di esternalizzare il servizio di Emergenza-urgenza (118) da parte dell'Azienda ARES 118.
Per Francesca Perri, responsabile nazionale del 118 (area dirigenza) stiamo assistendo «ai saldi di fine legislatura, in attesa che si insedi la nuova Giunta guidata da Zingaretti. Nella fase di transizione, l’Ares (l’azienda che si occupa del settore) ha pensato bene di voler svendere il 118 ai privati. E non parliamo, semplicemente di esternalizzare i mezzi, ma anche il personale medico e infermieristico, il che non è consentito neppure dalla normativa vigente, tanto è vero che siamo pronti a impugnare questo bando».
«La ragione di questa scelta – continua - è da ricercare nell’ormai consueta giustificazione dei necessari risparmi, che a nostro avviso sono ancora una volta: “presunti”. Non si capisce, per esempio, il criterio col quale si mette a bando di gara un servizio di 6 mesi, eventualmente rinnovabili per altri 6, però con tutto il personale da formare, eventualmente a carico dell'ARES stessa. Di fatto, un investimento irrazionale che dopo un anno andrà perduto».
«Il sistema emergenza sanitaria – aggiunge la dirigente nazionale Smi - è un nodo strategico per il buon funzionamento del Ssn, non può essere esternalizzato, è un servizio che serve a garantire la vita e a prevenire gli esiti invalidanti di alcune patologie acute e che svolge una importantissima funzione di filtro agli accessi al Pronto Soccorso (P.S.) e ai ricoveri ospedalieri. Tutto ciò richiede qualità, competenza e professionalità, requisiti acquisiti con anni di preparazione e di esperienza sul campo. Non c’è spazio per improvvisazioni o per logiche meramente economiciste. La conseguenza di una scelta come quella avviata dall’Ares del Lazio è quella di sottoporre a ulteriore stress i già saturati e sovraccarichi P.S.».
«Lo Smi – conclude - da sempre sostenitore del carattere pubblico e universale del Servizio Sanitario Nazionale, fa un appello al neo presidente Nicola Zingaretti, affinché blocchi questo bando: i risparmi in sanità non si fanno sulla pelle della salute della cittadinanza, ma puntando sulla competenza dei medici che operano in prima linea nei servizi sul territorio».
Roma, 15 marzo 2013

BARI, CONVEGNO NAZIONALE SMI SULLA SANITA' CHE FUNZIONA

Convegno Nazionale
SANITÀ AL SUD: best practices e nuovi scenari, non solo sprechi
Bari, Sheraton Nicolaus Hotel - 23 marzo 2013 – Ore 9.00
Non solo scandali investono la sanità del sud Italia, ma esistono anche best practices che permettono di guardare all’organizzazione dei servizi sul territorio del meridione con speranza, realismo e forse, anche, con un certo ottimismo. Esistono realtà positive, da studiare, da valorizzare, da replicare in larga scala, che consentono di mettere in risalto il lavoro di migliaia di medici, che operano fianco a fianco con il resto del personale sanitario, per garantire l’assistenza ai cittadini in settori nevralgici della nostra società e su questioni di grande delicatezza, parliamo, per esempio dell’Assistenza domiciliare (Adi) e della rete di integrazione socio sanitaria in Sicilia, dell’esperienza di Screening del tumore colon rettale in Campania e ancora del Progetto Nardino sulle cronicità (Chronic Care Model) e con i Centri Polifunzionali Territoriali in Puglia e anche del servizio di emergenza territoriale del 118 tra medicina di base e medicina ospedaliera in Molise.  Tutte esperienze che testimoniano una positiva relazione con le istituzioni regionali, con la Politica, e che indicano chiaramente nel confronto con i medici la strada da seguire per costruire una Sanità efficiente ed efficace. Di tutto ciò discuteremo nel convegno di Bari del 23 marzo, con i “tecnici”, cioè i dirigenti delle regioni interessate e con diversi Assessori alla sanità del Sud Italia, presentando anche i dati relativi alle risorse disponibili in questa area del Paese, illustrando le conseguenze, in molti casi, dei Piani di Rientro, e avanzando le proposte dello Smi per un Ssn equilibrato, senza sprechi e non più a due velocità. 
 PROGRAMMA:
Ore 9,00 - Apertura lavori del presidente SMI, Giuseppe Del Barone
Saluto delle autorità: Michele Emiliano, sindaco di Bari, Ettore Attolini, Consulente per la Sanità del
presidente della Regione Nichi Vendola
Introduzione ai temi del Convegno – segretaria regionale SMI, Anna Lampugnani
Ore 9,45 - Le Proposte dello SMI
Area Convenzionata – responsabile Area, Maria Paola Volponi
Area Dirigenza – responsabile Area, Mirella Triozzi
Ore 10,30 - Sanità, le best practices nel sud Italia: Sicilia, Campania, Basilicata, Molise e Puglia
La strategia regionale sul diabete
Assessore regione Basilicata – Assessore alla Salute, Attilio Martorano
Un’esperienza di Screening del tumore colon rettale
Dirigente regione Campania – dott. Raffaele Palombini
Il servizio di emergenza sanitaria territoriale del 118, tra medicina di base e medicina ospedaliera
Dirigente regione Molise – dott. Fedele Clemente
Progetto Nardino (Chronic Care Model) e CPT
Dirigente regione Puglia – dott. Enzo Pomo
ADI e integrazione socio sanitaria
Dirigente regione Sicilia – dott. Salvatore Brugaletta
Moderatore: Ernesto La Vecchia, responsabile Organizzativo Nazionale dello Smi
Ore 11,30 - Tavola rotonda
Intervengono gli assessorati alla Sanità del Molise, Paolo Frattura (governatore con delega alla sanità),
della Basilicata, Attilio Martorano, della Campania, Renato Pizzuti (delegato dal presidente Caldoro),
della Puglia, Elena Gentile, della Sicilia, Lucia Borsellino, e del Welfare del comune di Bari,
Ludovico Abbaticchio. Partecipano anche il segretario generale SMI, Salvo Calì e i vice-segretari,
Francesco Medici e Luigi De Lucia.
Modera: Giuseppe Armenise - Giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno

Ore 12,45 Conclusioni


Sicurezza dei luoghi di lavoro nello studio medico

Sul Sito SMI nazionale la sezione dedicata all'argomento e la possibilità di accedere a una consulenza.

mercoledì 13 marzo 2013

VICENDA BIANCO - LO SMI citato A L'ARIA CHE TIRA DI OGGI


Due recenti determine dell'AIFA




Il Dabigatran (Pradaxa) entrerà presto in prontuario

E' Imminente pubblicazione in G.U. della rimborsabilità (limitata) del primo dei nuovi anticoagulanti orali per la prevenzione dell'ictus cerebrale nei pazienti con fibrillazione atriale.
Alla fine di un prolungato iter registrativo il Dabigatran (al dosaggio di 110 mg e 150 mg due volte al giorno) ottiene la rimborsabilità per la prevenzione dell’ictus cardioembolico nei pazienti con fibrillazione atriale.
Come è noto, questa nuova classe di farmaci consente di approcciare il problema della scoagulazione senza i continui monitoraggi INR che invece riguardano l’attuale terapia con il Warfarin.
Non tutti i pazienti potranno aver a disposizione questo farmaco perché verrà prescritto nei casi più difficili e complicati e solo da uno specialista all’interno di un piano terapeutico.

Tutte le eparine saranno dispensate con PHT (prontuario per la distribuzione diretta)


La G.U. n. 48 del 26.2.2013 pubblica la Determina AIFA 12.2.2013: “Modalità e condizioni di impiego del medicinale PHT Eparine”, in vigore dal 27.2.2013. In pratica, l’Agenzia de farmaco ha spostato nel Pht i farmaci a base di eparina per tutte le indicazioni terapeutiche. ( Fino ad oggi, l'eparina a basso peso molecolare era inserita tra i farmaci individuati nel canale distributivo PHT (Prontuario per la distribuzione diretta), solo per la indicazione "Trombosi Venosa Profonda: profilassi continuazione a domicilio della terapia iniziata in ospedale dopo intervento ortopedico maggiore".) I cambiamenti che interverranno nella distribuzione sul territorio dipenderanno dalle scelte regionali: alcune amministrazioni già ricomprendevano le eparine negli accordi con le farmacie per la DPC ( dispensazione per conto) e quindi nulla dovrebbe cambiare; in quelle aree, invece, dove la dispensazione è oggi effettuata nella normale modalità convenzionata, saranno eventualmente le singole Asl a comunicare modifiche al regime di distribuzione. La Determina in oggetto dispone l’applicazione della distribuzione diretta- PHT per tutte le eparine frazionate e non frazionate e per tutte le indicazioni terapeutiche autorizzate alle confezioni delle specialità medicinali: 
- classificate in fascia A, a base di 
ATC B01AB01 eparina calcica 
ATC B01AB01 eparina sodica 
- alle confezioni delle specialità medicinali a base di: 
ATC B01AB04 dalteparina 
ATC B01AB05 enoxaparina 
ATC B01AB06 nadroparina 
ATC B01AB07 parnaparina 
ATC B01AB08 reviparina 
ATC B01AB12 bemiparina 

 Regime di rimborso previsto per tutte le confezioni sopra citate: prescrizione del medicinale di cui all’allegato 2 e successive modifiche, alla Determinazione 29.10.2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta (S.O. alla G.U. n. 259 del 4.11.2004). Per il medicinale Arixtra, non citato nella Determina in quanto a base di fondaparinux sodico (ATC B01AX05), permangono eventuali indicazioni già vigenti. 

Nato nel 2004, il PHT è il Prontuario della distribuzione diretta per la presa in carico e la continuità assistenziale Ospedale-Territorio, contenente l'elenco dei farmaci a distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche. Il PHT ha come obiettivo quello di garantire un equilibrio nella logica distributiva complessiva dei farmaci, in un assetto di miglioramento sanitario capace di contemperare anche il governo della spesa farmaceutica. 

In riferimento al setting assistenziale e quindi alla modalità distributiva, vi sono tre ambiti della terapia: 
- l'area H, ovvero della terapia intensiva ed esclusivamente ospedaliera, il cui strumento è il Prontuario Ospedaliero; 
- l'area H-T della presa in carico e della continuità terapeutica, con il Prontuario PHT; 
- l'area T della cronicità e delle terapie a breve termine, con prescrizioni da parte dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta tramite il Prontuario Farmaceutico Nazionale.









L'AIFA avvia la revisione del prontuario farmaceutico













Il 12 e 13 febbraio si riunirà il comitato tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco per il primo esame di revisione del prontuario farmaceutico, così come previsto dalla legge Balduzzi, che dovrà essere concluso entro il 30 giugno prossimo.
La revisione dell'elenco dei farmaci disponibili all'interno del servizio sanitario nazionale avviene dopo 19 anni. ''E' infatti dal 1994 che non c'è stata alcuna revisione - ha spiegato il direttore generale dell'Aifa e già il precedente direttore generale, Guido Rasi, aveva avviato un gruppo di lavoro''.
Un'indicazione sull'indirizzo verso cui dirigere il nuovo documento arriva proprio dal ministro della Salute, Renato Balduzzi che, in occasione di un convegno nella sede dell'ambasciata Usa a Roma, ha affermato la necessità di «non fermare l'innovazione, ma tutto ciò che non lo è» e di fare una scelta selettiva che escluda farmaci «falsamente nuovi» a favore di molecole innovative e di maggiore utilità. «Dobbiamo vincere insieme, istituzioni e aziende» ha sottolineato il ministro «la battaglia per l'innovazione».
Luca Pani, direttore dell’AIFA : «Sono 37 i farmaci innovativi, tra cui la prima terapia genica, approvati dalla Food and drug administration negli ultimi 12 mesi. Dal 1997, non ne sono stati mai registrati così tanti, con un aumento del 40% rispetto alle registrazioni degli ultimi due anni». Questi medicinali sono già sotto esame da parte delle agenzie europee e presto, ha aggiunto il direttore generale dell'Aifa, potranno essere dispo nibili in Europa, ma con tempi di registrazione diversi rispetto agli Usa, dato che l'Europa ha «procedure un po' più lunghe, che però sono una garanzia per la sicurezza dei pazienti».

martedì 12 marzo 2013

C.A. e T.S.O.

Ai colleghi della C.A.
Vi giro  la richiesta da me inoltrata al dr Boccara , direttore del DSM, che mi ha convocata dopo aver letto la relazione sul TSO , da me presentata al Consiglio dei Sanitari.
Sono stata informata dal Segretario Regionale SMI, Giammarco Polselli psichiatra, che è stato istituito presso il Comune un tavolo tecnico per parlare di nuove procedure e protocolli sul TSO , tavolo a cui sono stati chiamati i direttori dei DSM delle Asl (Polselli rappresentava la RME), il 118, la polizia municipale , naturalmente mancava la continuità assistenziale , nonostante noi , tra le altre cose, copriamo il 65% del monte ore della settimana per quanto riguarda la psichiatria.
Fortunatamente il dr. Polselli conosce bene le problematiche della C.A e si farà sicuramente portavoce delle nostre difficoltà.
Da parte sua il dr. Boccara (presente al tavolo come rappresentante della Asl rmB) ha espresso il desiderio, da me condiviso, di incontrarci per stabilire delle linee comuni di comportamento anche per essere più tutelati dal punto di vista della sicurezza e medico legale .
Ho inoltrato la richiesta , che lui appoggerà presso la Direzione Aziendale , dei corsi di formazione obbligatoria (che vanno retribuiti), ma i tempi dell'approvazione del nuovo piano formativo saranno un pò lunghi.
Considerando che le nuove procedure e protocolli saranno tra breve discussi , mi sembra un'occasione preziosa per poter dire la nostra e non subire solo le decisioni piovute dall'alto.Per tale ragione proporrò, e lui è d'accordo una data per un'incontro informale con tutti i medici di c.a dell'azienda .
Probabilmente sarà un sabato mattina .
Vi chiedo di darne massima diffusione presso i colleghi delle varie postazioni.
Cari saluti 
Pina
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>Gentile dr Boccara ,
>come da accordi verbali ti invio la richiesta formale da parte dei medici di C.A >dell'azienda di poter partecipare ad eventi formativi riguardanti le procedure >in oggetto.
>In attesa dell'approvazione del piano formativo aziendale 2013, siamo disposti >anche a qualche incontro informale con il tuo Dipartimento per poter decidere di >procedure comuni e farti presente le criticità da noi rilevate quando veniamo >attivati per procedure psichiatriche. 
>In considerazione degli incontri che ci sono stati in Comune e dei prossimi >incontri che avverranno anche a livello regionale  con istituzioni 118 e parte >pubblica,ci teniamo a dare il nostro contributo.
>In attesa di incontrarti ti invio i miei più cordiali saluti
>
>--
>Pina Onotri
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