sabato 31 agosto 2013

Certificazioni illegali.

da www.duerighe.com

Iscrizioni scolastiche 2013-2014: le richieste di certificazioni mediche a titolo gratuito sono illegali

Un nuovo anno scolastico è ormai alle porte. Ciò che più caratterizza quest’attesa sono proteste, lamentele, mobilitazioni, non solo da parte dei sindacati dei professori e del personale amministrativo delle scuole, ma anche degli studenti e dei tantissimi precari.
A tutto questo caos si aggiungono altri problemi legati ad una mala informazione, figlia di una cattiva comunicazione, che rendono il ritorno alla scuola ancora più difficile.
Oggi a segnalarci uno di questi problemi è il Sindacato Medici Italiani – SMI Lazio e riguarda la richiesta, avanzata dai dirigenti scolastici, di certificazioni mediche, a titolo gratuito, per gli studenti.
Le richieste sono state inoltrate ai genitori, che a loro volta in questi giorni si stanno recando dai medici di famiglia, per domandare dei certificati che ufficialmente vengono richiesti per permettere la partecipazione dei ragazzi ai Giochi della Gioventù ma che in realtà sono finalizzati alle lezioni di Educazione Fisica curricolari o altre attività ludiche, che però non sono rientranti nel disposto di legge (decreto Ministro Sanità del 28 febbraio 1983).
Per farla semplice queste richieste sono illegali, ma allo stesso tempo i dirigenti scolastici hanno imposto ai genitori la consegna di questi certificati per iscrivere i figli al nuovo anno scolastico.
Il SMI Lazio in questi giorni sta provvedendo a comunicare ai dirigenti scolastici di questo problema e che le certificazioni per idoneità ad attività di laboratorio non sono di competenza del Medico di Famiglia ma del “Medico Competente”.
Il SMI Lazio ha poi ricordato che le uniche certificazioni scolastiche obbligatorie e gratuite per legge sono quelle relative la riammissione alla scuola dell’obbligo, agli asili nido, alla scuola materna e alle scuole secondarie superiori. Inoltre sono gratuite le certificazioni di idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche nell’ambito scolastico, possono esser rilasciate solo a seguito di una specifica richiesta dell’autorità scolastica competente nel caso in cui gli alunni partecipino ad attività parascolastiche, svolgano attività organizzate dal CONI o decidano di partecipare ai Giochi della Gioventù nelle fasi precedenti a quella nazionale.
I tanti genitori che in questi giorni stanno provvedendo all’iscrizione dei loro figli per il nuovo anno scolastico ricordiamo quindi che queste certificazioni non sono necessarie ne tanto meno legali.
Enrico Ferdinandi
(Twitter @FerdinandiE)
31 agosto 2013


Avvocati contro medici. Sanità: ammortizzatore professionale

 
Sono laureati da poco, agguerriti, divisi in squadre. Giovani avvocati che si distribuiscono il territorio a caccia di un cliente, in genere il parente più stretto di una vittima di malasanità, in grado di assicurare un buon guadagno. Li trovi nelle corsie degli ospedali, al di fuori delle camere mortuarie, avvertiti magari da un “interno” che ha seguito la triste vicenda dell’ammalato conclusasi con il decesso. Ma basta anche fare una ricerca su Google e come d’incanto si aprono paginate intere di studi pronti a difendere e a tutelare gli interessi – economici, sia chiaro – di coloro che hanno perso un caro dopo una degenza ospedaliera. Poi dopo un iter più o meno lungo tutto si sgonfia: solo un medico su cento subisce una condanna, nove denunce su dieci vengono archiviate.

Eppure le pratiche di malasanità sono in lento ma costante aumento, (del 31,5% dal 2005 al 2010) perché la vita si è allungata e quindi ci si rassegna meno alla morte. Basti pensare, tra l'altro, che il paziente può rivalersi nei confronti del medico in un arco temporale di 10 anni dal momento in cui prende coscienza di un eventuale danno subito da un trattamento medico. E poi, come dicevamo, il resto lo fanno queste batterie di avvocati che utilizzano il comparto come una sorta di ammortizzatore professionale, visto che ormai l’offerta (di prestazioni legali) supera di gran lunga la domanda.

Una materia delicata, dunque, che fa sbottare di rabbia Maurizio Maggiorotti, ginecologo, ma anche presidente di Amami (Associazione medici accusati di malpractice ingiustamente) che dal 2003 chiede di creare l’Osservatorio del Contenzioso dell’Errore Medico “Perché solo partendo da una diagnosi corretta si potrà fare terapia”, afferma il medico. E Maggiorotti rilancia sui numeri degli iscritti all’Ordine degli avvocati: “A Roma abbiamo lo stesso numero di avvocati della Francia, è evidente che dovranno pur lavorare.

E poi nascono come funghi associazioni a tutela dei cittadini che alla fine non fanno altro che insolfarli sulla scia dell’emotività”. E se il paziente perde? Non rischia nulla, se una richiesta appare infondata non ci rimette niente. Invece, sostiene un chirurgo che vuole mantenere l’anonimato perché coinvolto in una vicenda giudiziaria, anche il cittadino che avvia un procedimento deve poi essere penalizzato se si scopre che la denuncia non ha basi scientifiche.

In effetti c’è da dire che il meccanismo è perverso: se il paziente che in ospedale è stato curato e assistito da più medici, come avviene sempre, decide che ha avuto gravi conseguenze, per il cosiddetto “patto in quota lite” non anticipa denaro, ma divide il rimborso con l’avvocato che lo ha seguito. Nella peggiore delle ipotesi il giudice rigetterà la richiesta avanzata dal paziente mentre il professionista accusato – a quel punto ingiustamente -  dovrà pagare il penalista a cui si è affidato. E non è tutto: nel frattempo il medico ha dovuto allertare l’assicurazione col rischio di vedersi disdettare la polizza oppure nella migliore delle ipotesi, vedersi applicare un cospicuo aumento sul già costoso premio.  Insomma, se ci fosse una legge che disciplina l’atto medico, i paletti sarebbero sicuramente più alti. “La comparazione della gestione del contenzioso medico-legale e della disciplina della responsabilità medica – afferma l’avvocato Vania Cirese, specializzata nella difesa di medici - può costituire la valida premessa per tracciare linee guida più moderne e appropriate, prevedendo la responsabilità penale solo al superamento di una certa soglia di gravità della condotta errata”.

L’Italia, giova ricordarlo, è l’unico Paese dove esiste il penale per il medico che sbaglia e ciò ovviamente si trasforma in un’aberrazione per il professionista che lavora sotto una spada di Damocle, tanto da spingerlo ad avviare inutili e costose analisi per evitare contenziosi. Se si è arrivati a questo una delle cause deriva sicuramente dalla lobby degli avvocati che in Parlamento ha fatto approvare leggi a favore della categoria e dei propri assistiti (e questo non vale solo per la medicina). Una prima proposta per uscire da questo circolo vizioso arriva dai chirurghi del Cic (Collegio italiano dei chirurghi), che chiede di partecipare al tavolo tecnico che entro l’agosto 2014 dovrà dare una risposta esaustiva a medici e cittadini sul rischio clinico.

I chirurghi su questo sono chiari: occorre garantire la sicurezza delle cure, ridefinire i diversi profili di responsabilità penale e civile e affrontare la questione delle assicurazioni e dell'obbligo assicurativo sono i tre punti-cardine dell'iniziativa del Cic. In particolare la categoria medica, tra le più esposte alle vertenze, ritiene prioritario prevenire il rischio connesso alle attività medico-sanitarie, investire in una 'cultura della sicurezza', costruire una 'mappatura dei rischi' ma anche contrastare gli ingiusti fenomeni tesi alla frode e alla speculazione.
Silvio Campione


Omega 3: lo stato dell'arte.

Il 31 luglio scorso la Regione Lazio, con la circolare n°145343 ha ribadito la non prescrivibilità in fascia A degli omega3 nel post-infarto, riportando quanto previsto dall'ultima versione della nota 13.

Al fine di facilitare la comunicazione ai pazienti una collega ha preparato questo avviso da affiggere in studio.


Elenco dei centri regionali autorizzati alla prescrizione e alla compilazione del piano terapeutico del dabigatran (Pradaxa)

(cliccare per visualizzare)

mercoledì 28 agosto 2013

Certificati sportivi scolastici: si comincia...

A CURA SINDACATO MEDICI ITALIANI – SMI LAZIO

Al Preside/Direttore Didattico della Scuola
Spett. Preside/Direttore,

Poiche’ ci sono stati segnalati spiacevoli episodi in merito alla richiesta di certificazioni mediche a titolo gratuito, con la falsa motivazione dei Giochi della Gioventu’ ma in realta’ finalizzati alle lezioni di Educazione Fisica curriculari o ad altre attivita’ ludiche non rientranti nel disposto di legge, la invitiamo a prendere i doverosi provvedimenti affinche’ tali abusi non vengano a verificarsi.

Ricordiamo che le uniche certificazioni scolastiche obbligatorie e gratuite per legge sono:
1. le certificazioni obbligatorie ai fini della riammissione alla scuola dell'obbligo, agli asili nido, alla scuola materna e alle scuole secondarie superiori;
2. la certificazione di idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche di cui al decreto Ministro Sanità del 28 febbraio 1983, art. 1 lettera a) e c), nell'ambito scolastico, a seguito di specifica richiesta dell'autorità scolastica competente e cioe’:
     a) gli alunni che svolgono attività fisico sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito       delle attività parascolastiche;
    b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
    c) coloro che partecipano ai Giochi della Gioventù, nelle fasi precedenti quella nazionale.

In particolare:
  1. le attivita’ parascolastiche fisico-sportive (lettera a) sono attivita’ svolte in orario extracurricolare, caratterizzate da competizione tra atleti
  2. Per la partecipazione ai Giochi della Gioventu’ e ai giochi sportivi studenteschi (lettera b e c) e’ richiesta la certificazione di buona salute esclusivamente per gli alunni a cio’ selezionati, per le fasi preparatorie.
  3. Non e’ richiesta alcuna certificazione per la partecipazione alle lezioni di educazione fisica. Qualora richieste dalla scuola per proprie necessita’, tali certificazioni non rientrano tra quelle da rilasciarsi a titolo gratuito
  4. Non necessitano di certificazione le attivita’ ginnico-motorie con finalita’ ludicoricreative, ginnico-formative, riabilitative o rieducative. 
  5. Qualora richieste dalla scuola, tali certificazioni non rientrano tra quelle da rilasciarsi a titolo gratuito.
 Le certificazioni gratuite di cui ai punti a, b e c, vanno rilasciate a seguito di specifica richiesta dell’autorita’ scolastica. 
 Perche’ tale richiesta sia valida essa deve essere:
  1. nominativa per ciascun alunno selezionato
  2. deve riportare l’ esplicita dichiarazione che rientri nelle categorie di cui al DM 28/2/83, specificando la tipologia dell’ attivita’ sportiva per cui si richiede l’idoneita’.
  3. Deve essere sottoscritta in originale dall’ Autorita’ scolastica richiedente.

In mancanza di queste caratteristiche, la richiesta non puo’ essere considerata valida.

La dichiarazione scolastica che attesti falsamente quanto richiesto dal DM 28/2/83 al fine di far ottenere gratuitamente una prestazione che dovrebbe essere onerosa, costituisce per il Pubblico Ufficiale un illecito che verra’ segnalato da questa Associazione a tutte le sedi competenti, anche penali.
La preghiamo quindi di emanare con cortese urgenza precise e vincolanti disposizioni in merito affinche’ venga evitata una spiacevole e dannosa conflittualita’.

Si ricorda altresì che la Certificazione per idoneità ad attività di laboratorio, in base
all’ allegata pronuncia dell’ Ordine dei Medici, non compete al Medico di Famiglia
ma al “Medico Competente”.

Distinti saluti



DIRITTI SINDACALI DEI MMG, ACCOLTO IL RICORSO PRESENTATO A LECCE

COMUNICATO STAMPA

DIRITTI SINDACALI, IL TRIBUNALE DI LECCE ACCOGLIE IL RICORSO DELLO SMI CONTRO IL PROVVEDIMENTO DELL’ASL DI LECCE CHE MODIFICA IL MECCANISMO DELLE SOSTITUZIONI PER I MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA

SALVO CALÌ, SEGRETARIO SMI: “UN ATTO DI GIUSTIZIA CONTRO L’ARROGANZA DELLE REGIONI CHE BUROCRATICAMENTE STANNO ELIMINANDO IL DIRITTO COSTITUZIONALE CHE PERMETTE LA TUTELA SINDACALE DEI PROFESSIONISTI SUI POSTI DI LAVORO NELLA SANITA' PUBBLICA CONVENZIONATA. SIAMO CERTI CHE LA LEGGE NON CONSENTIRÀ ULTERIORI ABUSI E FORZATURE CONTRO LA LIBERTÀ DEI MEDICI DI FARE SINDACATO”

Il Sindacato dei Medici Italiani-Smi ha presentato un ricorso al Tribunale (sezione Lavoro) di Lecce contro il provvedimento dell’Asl locale che recepisce una circolare della Conferenza delle Regioni e che prevede la modifica del meccanismo delle sostituzioni che permette ai medici di assistenza primaria la possibilità di "fare sindacato" (il medico di assistenza primaria avrebbe dovuto  pagare a proprie spese chi lo sostituisce per svolgere l’attività sindacale).

Salvo Calì, segretario generale Smi, ricorda che questa vicenda non è circoscritta solo alla Puglia, ma anche ad altre realtà e che «il rischio contagio è sempre più forte», e che «una situazione analoga, se non più grave (è stata estesa alle guardie mediche), è avvenuta anche in Emilia Romagna».  «Tutto nasce – aggiunge – da un’ordinanza del tribunale di Ostia su alcune irregolarità nella concessione delle sostituzioni della Fimmg nel Lazio, che, chiariamo, a scanso di equivoci, giustamente devono essere perseguite e stigmatizzate. È quello che abbiamo definito il "caso Milillo"».

«Una scelta, quella pugliese che segue quella emiliana – continua Calì - che tradisce lo spirito stesso della Convenzione, il principio fondante degli accordi pattizi tra sindacati e parte pubblica e che, nella sostanza, elimina la democrazia nel settore della sanità convenzionata pubblica. Si faccia pulizia con i “furbetti delle sostituzioni", ma non si metta in discussione la democrazia. Questa decisione in sede giudiziaria conferma la correttezza delle nostre motivazioni, è un atto di giustizia, contro l’arroganza delle regioni che burocraticamente stanno eliminando il diritto costituzionale che permette la tutela dei medici sui posti di lavoro. Siamo certi che la legge non consentirà ulteriori abusi e forzature contro la libertà dei camici bianchi di fare sindacato».

Roma, 28 agosto 2013


venerdì 23 agosto 2013

Lettera al direttore di Quotidiano Sanità.

Il collega Bartolomeo Del Zotti ha scritto questa bella lettera che per i suoi contenuti merita secondo me la massima diffusione.

Il nuovo codice deontologico dei medici e il supermarket della salute

22 AGO - Gentile Direttore,
secondo il nuovo Codice Deontologico il medico cessa di essere medico e diventa dirigente, il paziente cessa di essere paziente e diventa assistito. Anche la nobile etimologia cede il passo al nuovo che avanza. La questione va ben oltre la sfera semantica e/o giuridica. L'uso della parola è lo specchio dell'epoca e lo stravolgimento dei termini e definizioni, lungi dall'essere un esercizio di.fustigazione spirituale, è lo specchio esatto dell'epoca che stiamo vivendo.
 
Uno specchio appannato che non sa piu distinguere tra assistenza e cura ed in sostanza tra due professioni diverse. In questo contesto appare definitiva l'abdicazione dell'atto medico a favore di quello assistenziale e , data la molteplice fattispecie di bisogni ed esigenze di cui l'assistendo può essere portatore, sarà sin troppo facile trasfigurare una professione e farla trasmigrare in un confuso campo sociale dove perdersi sarà un gioco da ragazzi.
 
Ma prima di arrivare alla generalizzazione sociale non vorrei che dietro questo marchingegno semantico vi sia l' intenzione di attribuire altri ed ulteriori compiti al medico, magari di natura infermieristica o viceversa. Non sarebbe la prima volta che il Codice Detologico venga adattato ai bisogni del potere politico piuttosto che a quello dei medici e dei pazienti.
 
Le modifiche degli articoli che hanno stigmatizzato l'utilizzo appropriato delle risorse hanno infatti trasformato il medico che operava secondo scienza e coscienza in un manager che gestisce risorse e che deve tener conto della loro limitatezza quando cura una persona. Se questa persona si chiamerà assistito ed il medico si chiamerà dirigente sarà più facile entrare anima e corpo nella logica del supermarket della salute ove la coop siamo noi, dirigenti ed assistiti appassionatamente insieme.
 
Bartolomeo Delzotti
Medico di Medicina Generale, Verdellino (BG)

mercoledì 21 agosto 2013

Chi fa la festa a chi?

Ho avuto modo di vedere oggi il programma della Festa del Medico di Famiglia 2013.

Si tratta di un corposo programma (che potete scaricare) che comprende numerose iniziative in varie città italiane con convegni a Roma a Firenze e in provincia di Siena.

Ammetto che il mio primo sentimento è stato positivo, ho sempre pensato che la nostra categoria necessitasse di un maggiore orgoglio e dovesse rivendicare la propria identità con fierezza contro i nostri tanti detrattori, per cui pensavo, di primo acchitto, che un'iniziativa di questo genere, anche se condotta da un sindacato che non è il mio potesse essere una buona idea.

Con questa buona disposizione d'animo sono andata a leggermi i titoli delle relazioni dei convegni, e il sentimento positivo si è parecchio smorzato, principalmente perchè uno dei modelli che viene presentato è proprio quello toscano, sul quale ho già parlato abbondantemente e che considero dannoso non solo per la categoria ma soprattutto per le nuove generazioni di medici; ma poi leggendo di "ACR", "bisogni di salute", "plurimorbilità", "green management", "sostenibilità", "sourcing dei servizi", "sanità elettronica", "architetture di sistema", "know-how clinico attraverso le nuove tecnologie" e relative "road map", ho cominciato a pensare che la medicina di famiglia di cui si parlerà in questi convegni nulla avrà a vedere con quella del nostro lavoro quotidiano, con le nostre difficoltà e con i bisogni dei nostri pazienti.

Infine mi è venuto un dubbio: 

"vuoi vedere che questi invece di fare la festa DEL Medico di Famiglia faranno la festa AL Medico di Famiglia?"

lunedì 19 agosto 2013

Che "Valore" ha la riorganizzazione della Medicina Generale?

In realtà lo sapevamo, l'abbiamo sempre saputo, e fra di noi sottovoce si è sempre detto, ma i vertici politici e sindacali hanno sempre dichiarato che la "riorganizzazione" della medicina territoriale avrebbe risolto tanti problemi.
Già altri studi avevano contraddetto questo assunto, e ora viene pubblicato questo studio commissionato dall'Agenzia di Sanità della Regione Toscana che conferma che la teoria che l'associazionismo sarebbe stato di per se un cambiamento positivo è quanto meno inesatta.
Per una categoria come la nostra che ha investito tutto il suo futuro nella cosiddetta "rifondazione" della Medicina Generale non è certo un dato molto consolatorio.
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da Quotidiano Sanità

Lunedì 19 AGOSTO 2013

Medicina generale. Lavorare “in gruppo” non migliora le performance


E’ quanto risulta da uno degli studi del progetto “Valore” finanziato dal ministero della Salute sotto la supervisione di Agenas e portato avanti dall’Agenzia regionale di sanità della Toscana. Tra i medici che lavorano in gruppo non è stata osservata un'adesione più frequente alle linee guida per gestire le patologie croniche dei loro pazienti.

Secondo i risultati del progetto “Valore” (condotto in 20 distretti sanitari appartenenti a 6 regioni italiane del Nord, Centro e Sud del paese), l'associazionismo medico – che gli Accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale hanno previsto da tempo anche per "condividere ed implementare linee guida diagnostico-terapeutiche per le patologie a più alta prevalenza" - pare non portare valore aggiunto in termini di adesione ad alcune raccomandazioni cliniche per gestire le più comuni condizioni croniche.
Questi risultati, tra l’altro, inducono a fare alcune riflessioni sulla riorganizzazione delle cure primarie in corso da alcuni anni nella Regione Toscana. 
 
La prima riguarda la considerazione generale sull'importanza di accompagnare fin dall'inizio ogni azione di politica sanitaria con un robusto sistema di monitoraggio del suo impatto. Per quanto riguarda l'assistenza territoriale, ciò non è sempre avvenuto. 
 
La seconda riguarda la sanità d'iniziativa. L'assenza di evidenza d’impatto dell'associazionismo classico sulla qualità delle cure erogate agli assistiti che sono affetti da condizioni croniche, per contrasto, mette in maggior rilievo i risultati che, seppur in modo non sempre eclatante e prevedibile, sta invece ottenendo l'applicazione del Chronic Care Model, almeno per quanto riguarda l’adesione alle raccomandazioni cliniche per gestire il diabete. Non mancano certamente le ombre e ci sono molti aspetti da migliorare nell'applicazione di questo modello, ma la scelta di investire su modelli pro-attivi di gestione delle cronicità sul territorio, attraverso la formazioni di team multidisciplinari, appare ancora più ragionevole se viene letta alla luce dei risultati del progetto “Valore”, che suggeriscono l’insufficienza dell’associazionismo di per sé ad affrontare l’attuale epidemia di malattie croniche. 
 
La terza riguarda il tempestivo recepimento nel recente Accordo integrativo regionale di quanto previsto dal primo articolo (riordino dell'assistenza territoriale) della legge nazionale n. 189 del 2012 (Legge Balduzzi), con particolare riferimento alla sistematica attivazione delle cosiddette Aggregazioni Funzionali Territoriali (forme organizzative mono-professionali della medicina generale). L’obiettivo è quello di porre le condizioni per riuscire ad estendere a tutti i medici di medicina generale la sanità d'iniziativa e l’applicazione di strumenti di governance clinica quali l’audit ed il budget, inteso – citando il testo dell’Accordo – “come la definizione degli obiettivi assistenziali e delle risorse necessarie al loro raggiungimento", così da rendere più probabile il raggiungimento degli obiettivi condivisi. Anche questa scelta, letta alla luce dei risultati del progetto “Valore”, appare del tutto ragionevole. 
 
L'ultima riguarda gli obiettivi in ambito di riorganizzazione del sistema sanitario territoriale, con particolare riguardo allo sviluppo delle Case della salute e delle Cure intermedie. Si tratta in entrambi i casi di “contenitori” che possono essere riempiti con contenuti potenzialmente in grado di portare un valore aggiunto nella gestione territoriale delle condizioni croniche: nel primo caso investendo nelle relazioni funzionali tra più professionisti "della porta accanto", e nel secondo caso nell’appropriatezza organizzativa di un setting assistenziale intermedio tra l'ospedale per acuti ed il domicilio del paziente. I risultati del progetto “Valore” sottolineano l'importanza di definire obiettivi il più possibile precisi e di misurarne fin dall'inizio il grado di raggiungimento.
 
Editoriale dell'Agenzia regionale di sanità della Toscana

 

mercoledì 14 agosto 2013

FarmaSMI News nr.11/2013

 
Da settembre scatta il “bollino nero” per 105 farmaci “sorvegliati speciali”.
Si tratta di un provvedimento introdotto nel 2012 dell’UE sul monitoraggio dei medicinali (monitoraggio addizionale), che, secondo AIFA, rafforza la sorveglianza post marketing, a maggiore tutela della salute dei cittadini. Prevede un’ulteriore attività di vigilanza per quei medicinali per i quali sono disponibili dati di sicurezza limitati, nell’ottica della trasparenza e del maggior coinvolgimento di pazienti e operatori sanitari nella segnalazione di reazioni avverse.

I medicinali soggetti a monitoraggio addizionale sono:

-medicinali autorizzati partire dal 1 gennaio 2011, che contengono una nuova sostanza attiva;
- tutti i medicinali autorizzati dopo il primo settembre 2013
-farmaci biologici per i quali vi è una limitata esperienza post-marketing;
-farmaci con un riconoscimento condizionato o approvato in circostanze eccezionali;
-farmaci per i quali è richiesto al titolare di autorizzazione all'immissione di effettuare uno studio sulla  sicurezza post-autorizzazione (PASS).
 
 
Da settembre questi farmaci avranno per simbolo un triangolo nero rovesciato sul foglietto illustrativo e sul riassunto delle caratteristiche del prodotto (Rcp) , corredato dalla frase esplicativa: “Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale”. Il farmaco etichettato con il  “bollino nero” non significa, quindi, che non è sicuro. lo scopo del simbolo è incoraggiare attivamente gli operatori sanitari ed i pazienti a segnalare eventuali reazioni avverse osservate con l’uso, o perché il farmaco è nuovo sul mercato o perché sono limitati i dati disponibili sulla sua sicurezza, dando modo di analizzare in maniera più efficace qualsiasi nuova informazione emergente.
Le liste verranno stilate a cura del Prac dell'Ema e aggiornate mensilmente. I medicinali restano soggetti a monitoraggio addizionale per un periodo di 5 anni o fino a quando siano state rispettate le condizioni che avevano portato a richiedere tale monitoraggio.
COMMENTO
Pur consapevole dell’importanza del provvedimento, resto del parere che i foglietti illustrativi dei farmaci dovrebbero essere diversi da quelli attuali: agili, semplici, pratici, leggibili da tutti, e soprattutto comprensibili dalla maggioranza degli utenti a bassa scolarità o con conoscenza elementare della lingua italiana. Molte consultazioni mediche sono determinate da interpretazioni, spesso sbagliate, dei foglietti illustrativi del farmaco, soprattutto se mai usato in precedenza dal paziente.
 
E come non associare il bollino nero al logo macabro dei pacchetti di sigarette …!?
Nell’era digitale non sarebbe più semplice implementare un portale unico europeo, dove medici, farmacisti e persone accreditate possano accedere con password personale e segnalare in tempo reale effetti collaterali e osservazioni sul mondo delle cure ?
 
In vari consessi ci si lamenta della scarsa “compliance” alle cure in una percentuale molto alta della popolazione malata e del sempre più frequente ricorso a improbabili terapie alternative: siamo sicuri che provvedimenti come questo promuovano la cultura delle cure efficaci? O sono un ulteriore obolo della professione alle burocrazie regolatorie?  
Intanto elaboriamo la notizia, prepariamoci ad una overdose di counseling ed, elmetto in testa, continuiamo il nostro lavoro in trincea … chiedendo però con forza che anche nostri rappresentanti siano ammessi nella stanza dei bottoni !
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Zolpidem: l'EMA avvia una rivalutazione su  rischi e benefici , anche a dosi più basse.
Lo zolpidem è commercializzato in Italia fin dai primi anni ‘90 per il trattamento a breve termine dell’insonnia. Strutturalmente non è correlato con le benzodiazepine, ma ha un azione farmacologica simile.
In passato destarono qualche preoccupazione i risultati di uno studio secondo cui zolpidem aumenta il rischio di fratture di femore negli anziani, rispetto alle benzodiazepine e ad altri psicofarmaci. - John W. G. Tiller. The management of insomnia: an update. Aust Prescr 2003;26:78-81.
Nel 2012 il BMJ pubblica un ampio studio osservazionale su popolazione statunitense, che evi! denzia un cospicuo aumento di mortalità associato all’assunzione di ipnoinducenti. I farmaci più a rischio sono risultati zolpidem, temazepam, zopiclone, zaleplon, alcune benzodiazepine e gli antistaminici. - Kripke DF, Langer RD, Kline LE, BMJ Open 2012;2.
Delirio, allucinazioni, confusione ed amnesia sono le reazioni avverse più frequentemente segnalate a livello mondiale. Si tratta di reazioni delle quali non è nota tuttavia l’incidenza, ma solo dei case report.
 
Pertanto i medici dovrebbero prestare particolare attenzione alla loro insorgenza e segnalarla.
 
COMMENTO
 
Abbiamo dato la notizia perché si tratta di un gruppo ampiamente abusato di farmaci.
La nostra pigrizia, accompagnata da compiacenza, li accorda a troppe persone, spesso a quelle più a rischio, cercando di tacitare la coscienza professionale minimizzandone il rischio.
In attesa delle conclusioni dell’EMA, prima che le evidenze ci costringano a ingloriose marce indietro, propongo per l’autunno (mesi propizi al sonno) un nostro impegno straordinario per evitare di prescrivere, disassuefare o ridurre al minimo i dosaggi degli ipnotici.
Impresa titanica, come ciascuno di noi sa bene.
 
 Ma oggi abbiamo anche interessanti alternative:
 
·le molteplici preparazioni di melatonina, oggi disponibile in cp da 1 a 5 mg, a costi competitivi e con formulazioni studiate per risolvere i diversi tipi di disturbo del sonno (Armonia® Fast, Retard, Pulse da 5 mg, ad esempio, costano on line poco più di £5 per 40 giorni di terapia) e che, contrariamente agli ipnotici, è opportuno usare per i tempi lunghi necessari ad una sua regolazione naturale,
· le altrettanto numerose preparazioni a base di erbe officinali, associabili alla melatonina, che in alcuni casi sono sufficienti, insieme ad una buona tisana sedativa serale a innescare i meccanismi del sonno, insieme ovviamente al decalogo da consegnare ad ogni insonne.
 
Un bell’articolo sull’argomento è scaricabile su : www.pillole.org/public/manuale/articles.asp?id=148
 
 
COMUNICAZIONI IMPORTANTI
 
1.    Il Lancet pochi giorni fa pubblica una meta analisi che rincara ulteriormente le dosi di attenzioni da seguire nell’uso dei FANS, come in diverse occasioni analizzato dalla nostra newletter.
     Per gli interessati:
2.    Sul N° 5 di FarmaSMI davamo conto della revisione promossa dall’EMA sull’uso del Metoclopramide.  La revisione si è conclusa con la pubblicazione di un corposo dossier che rivede uso, dosaggi e modalità di somministrazione in linea con quanto da noi consigliato nella news. 
 
 

martedì 13 agosto 2013

STATO DELL'ARTE SULLA CERTIFICAZIONE PER ATTIVITÀ FISICA

Pubblico volentieri questa comunicazione del dott. La Vecchia sulla certificazione per le attività sportive:


Caro Collega,
con l'approvazione definitiva del “DL del fare", cambia nuovamente la disciplina per le certificazioni in tema di attività' sportiva. In considerazione della ormai prossima ripresa scolastica e delle attività in palestra, ti invio il punto definitivo sulla materia.
Sperando di averti fatto cosa gradita, ti saluto.
 
Dott. Ernesto La Vecchia
Segretario Organizzativo Tesoriere nazionale
Sindacato Medici Italiani
 

Le modifiche all'Art. 42/bis del "DL del fare" hanno di fatto stravolto il Decreto Ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale appena il 20 Luglio scorso, almeno per cio' che riguarda la certificazione per attività ludico-motoria ed amatoriale, mentre rimane l'obbligo certificativo per l'attività sportiva non agonistica e nulla viene detto per le attività' ad elevato impegno cardiovascolare.
Riassumendo:                 
TIPO ATTIVITÀ                                                   OBBLIGO CERTIFICAZIONE
Ludico-Motoria ed Amatoriale                                No - Soppresso l'obbligo
Attività Sportiva Non-Agonistica (1)                       Si - MMG,PLS con/senza ECG
Attività ad elevato impegno Cardiovascolare (2)      Si - MMG,PLS,Medici dello Sport
 
 (1) DEFINIZIONE DI ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA
Si definiscono attività sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti:
a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche *;
b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
c) coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale *.
* Si ricorda che l'ACN 2009 pone tra i compiti del medico il rilascio di detti certificati in forma gratuita. 
ACN 2009, Art.45 comma 2) lettera g): la certificazione di idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche di cui al DM Sanità del 28/02/1983, Art 1 lettera a) e c) , nell'ambito scolastico, a seguito di specifica richiesta dell'autorità scolastica competente.
(2) ATTIVITÀ AD ELEVATO IMPEGNO CARDIOVASCOLARE
Per la partecipazione di non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI a manifestazioni non agonistiche o di tipo ludico-motorio, caratterizzate da particolare ed elevato impegno cardiovascolare, patrocinate dai suddetti organismi, quali manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, granfondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe, il controllo medico comprende la rilevazione della pressione arteriosa, un elettrocardiogramma basale, uno step test o un test ergometrico con monitoraggio dell’attività cardiaca e altri accertamenti che il medico certificatore riterrà necessario per i singoli casi. Il certificato è rilasciato dai medici di cui all.art. 3, comma 2, su apposito modello predefinito.
 
 
 
 

domenica 11 agosto 2013

Sempre a proposito di Certificati per lo sport

La saga continua:

Questo il testo del "Decreto del Fare" (e Disfare) sui certificati per l'attività sportiva:

"Dopo l’articolo 42 sono inseriti i seguenti:
« ART. 42-bis. – (Ulteriore soppressione di certificazione sanita- ria). – 1. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, è soppresso l’obbligo di certificazione per l’attività ludico-motoria e amatoriale previsto dall’articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013.
2. Rimane l’obbligo di certificazione presso il medico o pediatra di base per l’attività sportiva non agonistica. Sono i medici o pediatri di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita, se i pazienti necessitano di ulteriori accertamenti come l’elettrocardiogramma."

C'è però da evidenziare che questo provvedimento se da un lato sopprime l'obbligo del certificato per l'attività ludico-motoria non abolisce il dispositivo di legge che istituisce il certificato stesso; non ci sarà quindi da sorprendersi se il certificato verrà comunque talvolta richiesto.

Inoltre l'ex ministro Balduzzi ha espresso nettamente la sua contrarietà alla abrogazione dell'obbligo del certificato per l'attività ludico-motoria, accusando di questo ipotetiche "lobbies" che avrebbero voluto difendere i propri interessi a scapito della salute pubblica, anche se l'unica "lobby" che ci sembra all'opera in questo campo è quella del pressappochismo e delle idee confuse.

E' prevedibile quindi che ci saranno nuove modifiche e nuovi sviluppi.

Il seguito alla prossima puntata...



sabato 10 agosto 2013

Decreto del Fare (e Disfare)

Approvato al Senato il Decreto "del Fare" con alcune modifiche.
Il provvedimento torna, pertanto, alla Camera per essere ulteriormente discusso in terza lettura.

Le modifiche che riguardano riguardano la nostra attività sono:
  • Proroga al 31 dicembre 2015 del Fascicolo sanitario elettronico, che dovrà comprendere "il dossier farmaceutico quale parte specifica del FSE, aggiornato a cura della farmacia che effettua la dispensazione", con un finanaziamento integrativo di 10 milioni per il 2014 e di 5 milioni per il 2015.
  • Abolizione dei certificati per l'attività ludico-motoria e amatoriale.
  • Slittamento dell'obbligo di assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale al 13 agosto 2014.
  • Esclusione dalle visite di controllo INPS per invalidi affetti da malattie gravi e irreversibili, da sindrome di down e da sindrome da talidomide.

giovedì 8 agosto 2013

Il MEDICO D'EUROPA On line n.29 (7 agosto)

 

 

LOMBARDIA, SOTTO ATTACCO LA GUARDIA MEDICA A COMO

18 luglio - Anche in Lombardia, a Como, si tagliano i servizi per i cittadini, si parte dall'orario di apertura delle guardie mediche La protesta dello Smi, la dichiarazione di Pina Onotri.

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CERTIFICATI SPORTIVI, LE NOVITA' PER I MEDICI

24 Luglio – Pubblicata sulla G.U. n.169 del 20/07/2013 la disciplina per la certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale.


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PRECARI, NOVITA' SUL FRONTE SICILIANO

24 Luglio - Lo Smi e il Coordinamento Precari siciliani hanno incontrato il presidente della VI Commissione Sanità dell'Ars, On. Di Giacomo lo scorso 17 luglio. Consegnato un documento di proposte.

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CONVENZIONE TRA IL SINDACATO DEI MEDICI ITALIANI E LA OPTIMA ITALIA S.P.A.

25 Luglio – Il Sindacato dei Medici Italiani ha stipulato una convenzione con la società Optima Italia S.p.A. che opera nel mercato della telefonia fissa, mobile, energia e gas su tutto il territorio nazionale riservando ai nostri iscritti delle offerte vantaggiose per i servizi proposti.


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ISTITUZIONI ORDINISTICHE, IL MINISTRO LORENZIN AVANZA UNA PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE

29 Luglio – Si susseguono le proposte di riordino del sistema degli albi professionali  per le professioni medico sanitarie.

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ESTATE SICURA 2013, COME VINCERE IL CALDO

29 Luglio - Il Ministero della salute per fronteggiare l'emergenza attiva a  partire dal 26 Luglio  il numero di pubblica utilità 1500 "Estate sicura, come vincere il caldo", attivo tutti i giorni dalle 8.00 alle 18.00, sabato e domenica compresi.

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NELLE MARCHE FORTI CRITICHE PER IL BANDO E I CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI DIRETTORI DEI DISTRETTI

30 luglio - Lo Smi ritiene che il bando di concorso per l'assegnazione degli incarichi di direttore dei servizi territoriali (distretti) della Regione Marche non risponda adeguatamente alle normative in materia.

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STUDI DI PEDIATRIA H24, UNA INUTILE ILLUSIONE

06 Agosto – Articolo di Francesco Medici sul Sole24Ore Sanità sulla "bufala" della pediatria H24 e la mancanza di vantaggi per il Pronto Soccorso.


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mercoledì 7 agosto 2013

A volte ritornano: nuove responsabilita' e compiti degli specializzandi

di Daniele Zamperini
 

In questo periodo di instabilita’ politica si assiste ad una continua emanazione di norme che poi decadono o vengono fatte cadere per poi essere riesumate. Cosi’ gli operatori della sanita’ si dibattono in un’ incertezza che danneggia soprattutto il Paese.

E’ stata gia' riesumata la “conciliazione obbligatoria”  (gia’ dichiarata incostituzionale per motivazioni tecniche) per contenziosi sanitari. Ora vengono modificate (con pesanti ricadute) alcune norme riguardanti i medici in formazione specialistica.
Qust’ ultima categoria e’ entrata in allarme temendo il solito “pasticcio all’ italiana” che finirebbe per gravare di responsabilita’ la categoria.
Parliamo di quest’ ultimo aspetto.

La situazione precedente
L’ impostazione della formazione specialistica e’ stata particolarmente travagliata: benche’ la Comunita’ Europea avesse gia’ emanato delle direttive negli anni settanta, queste venivano recepite in Italia solo nel 1991 con il D.legisl n. 257 che poi veniva abrogato dal D. Legisl n. 368 del 1999.

Un aspetto fondamentale e’ quello dei rapporti tra specializzando e Tutor: sia le norme che le senteznze di legittimita’ (ad es. Cass. Pen IV n. 32434/2008) hanno sottolineato come il medico in formazione sia vincolato alle direttive ricevute dal tutore.
Lo specializzando, tuttavia, non e’ uno studente ma e’ un medico pienamente abilitato alle funzioni della sua professione, per cui mantiene una capacita’ professionale autonoma (e con questa dei doveri professionali e conseguenti responsabilita’) che possono spesso porsi in contrasto con le “direttive vincolanti” espresse dal tutore.
Viene a configurarsi percio’ una figura atipica, disciplinata in maniera confusa e contraddittoria, con confini di responsabilita’ professionale ambigui.
Vanno distinti due aspetti di responsabilita’:
-         Quella derivante da un rapporto giuridico “interno” specializzando-tutore(o struttura pubblica) in base al quale lo specializzando e’ tenuto ad effettuare i suoi percorsi formativi, teorici o pratici, sotto la quida del tutore. Sotto questo aspetto le responsabilita’ dell’ allievo sono ridotte in conseguenza ai limiti di autonomia dettati dal tutore, che di contro deve graduare i compiti affidati all’ allievo in base alle competenze da questi acquisite.
-         Quella verso il paziente rappresentata dalle responsabilita’ tipiche dell’ esercizio professionale dei laureati in medicina e chirurgia, c.d. “obbligo di garanzia” per cui lo specializzando rispondera’ in prima persona in sede civile o penale in caso di condotta colposa.
La giurisprudenza ha definito questa situazione come “autonomia vincolata”: autonomia professionale vincolata dai limiti imposti da tutore.

Ma le cose, come sempre, non sono cosi’ chiaramente determinate.
E’ ormai concetto pacifico che lo specializzando che non si senta in grado di svolgere il compito affidatogli dal tutore, ha il dovere di rifiutrsi. Qualora non lo faccia, viene a assumersi la responsabilita’ della cosiddetta “colpa per assunzione”. Si tratta di un concetto giuridico che puo’ riguardare tutti i medici (ma che pochi di questi conoscono) e che diventa particolarmente scottante quando riguardi gli specializzandi che, per definizione, sono soggetti che devono imparare manovre e interventi che finora non sapevano fare.
Altro aspetto: lo specializzando a cui il tutore detti prescrizioni rischiose, incongrue o palesemente erronee, deve rifiutarsi di effettuarle o addirittura di trascriverle, manifestando “espressamente” il suo dissenso.

Non c’e’ chi non si renda conto dei problemi connessi: come puo’ uno specializzando (ancora nella fase di chi “sta imparando”) contestare le indicazioni di chi gli sta insegnando come si fa? E quanto coraggio ci vuole ad accusare implicitamente di incompetenza o di imprudenza colui che in quel momento tiene in mano il destino del sottoposto?  E’ evidente come si attuino in genere strategie di “dissenso elusivo”, di fuga dalle incombenze ingrate, di dissenso sussurrato o espresso riservatamente. Cio’ pero’ non sembra bastare, alla luce di alcune sentenze che hanno invece chiesto un dissenso esplicito o documentato.
Un ulteriore aspetto da tenere presente: mentre in ambito penalistico la colpa deve essere rigorosamente dimostrata, in ambito civilistico ci si basa sul concetto del “piu’ probabile che non” (concetto molto piu’ sfumato) ; inoltre il paziente ha l’ obbligo di dimostrare lesistenza del rapporto contrattuale e del danno, mentre sta al medico dimostrare che tale danno non deriva da suoi comportamenti colposi. Una cosa non facile.
La situazione futura tra Balduzzi e Lorenzin
L’ ex Ministro Balduzzi aveva previsto, all’ interno della rivisitazione del Ddl Fazio, una revisione dei rapporti tra specializzandi e SSN:

L’inserimento dei medici in formazione specialistica nelle aziende del Servizio sanitario nazionale avviene su base volontaria, non può dare luogo a indennità, compensi o emolumenti comunque denominati, diversi anche sotto il profilo previdenziale da quelli spettanti a legislazione vigente ai medici specializzandi, e comporta la graduale assunzione, fino alla completa autonomia nell’ultimo anno del corso, delle responsabilità assistenziali secondo gli obiettivi definiti dall’ordinamento didattico del relativo corso di specializzazione.
Questo indirizzo e’ stato ripreso dall’ attuale Ministro Lorenzin, che ne ha fatto materia di un Ddl in corso di approvazione.
Tralasciando per ora i vincoli economici (materia che verra' discussa essenzialmente in sede sindacale) che hanno tuttavia messo in agitazione le associazioni del settore, vorrei invece soffermarmi sull’ aspetto della responsabilita’ professionale.

E’ evidente che l’ attribuzione, nel corso dell’ ultimo anno di specializzazione di una “completa autonomia” venga a confliggere fortemente con il concetto dell’ “autonomia vincolata” espresso sopra. Uno specializzando dell’ ultimo anno puo’ venirsi a trovare, senza alcun incentivo economico che possa coprire le maggiori spese per assicurazione e per assistenza legale, a gestire un reparto o una struttura del SSN in completa autonomia, senza un tutore che ne assuma guida e corresponsabilita’, e quindi soprattutto con la completa responsabilita’ civile e penale di ogni disservizio o incidente che possa capitare.
Malgrado sia possibile leggere queste norme in senso positivo (come adeguamento del livello di preparazione agli standard internazionali, gli specializzandi temono (e probabilmente a ragione) la classica soluzione all’ italiana ove, senza alcuna contropartita, finiscano per diventare assistenti sottopagati con ruolo addirittura sostitutivo piuttosto che integrativo rispetto ai cosiddetti “strutturati” e, conseguentemente, parafulmine dei disservizi e delle responsabilita’.

E’ una cosa da evitare assolutamente, con adeguati correttivi da inserire  “a priori” nelle norme in studio: vanno specificate le responsabilita’ dei singoli operatori e dei vari ruoli e le garanzie (strutturali e operative) che, di converso,  le strutture devono assicurare a questi sanitari che, sebbene di livello avanzato, sono tuttavia ancora degli “apprendisti”.
Daniele Zamperini
Qualche sentenza di riferimento:
-         Cass. Pen., IV n. 4793/1991
-         Cass Pen. IV n. 554/1999
-       Cass. Pen. IV, n. 32424/2008
-        Cass Pen. IV n. 6215/2010
-        Cass Pen IV n  26966/2013


martedì 6 agosto 2013

CONOSCIAMO MEGLIO LA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER I MEDICI

Si fa un gran parlare in questo periodo dell’obbligatorietà delle polizze di Responsabilità civile per i professionisti e molti tirano un sospiro di sollievo per il quasi certo rinvio di un anno per chi svolge le professioni mediche .
Tuttavia sono ancora molti i professionisti che non hanno ancora idee chiare su  un tema molto importante nell’ambito dell’attività svolta quale quello della tutela assicurativa. Tra questi molti sono medici.
Se si può rinviare di un anno l’obbligatorietà della copertura assicurativa c’è per contro  da chiedersi se è pensabile che una attività come quella medica possa essere svolta oggi senza una adeguata copertura assicurativa.
Se l’assicurazione è vista solo come una voce di costo nel proprio bilancio, certamente anche questa spesa può essere, per molti, tra quelle da rimandare.
Se però pensiamo all’assicurazione come la “possibilità di sottrarsi in anticipo alle incertezze del futuro” certamente potrebbe valere la pena di leggere fino in fondo questa breve guida per poi decidere con cognizione di causa se rimandare la stipula della polizza o decidere di attivarsi per la sua sottoscrizione, magari facendo un “check up” della polizza attualmente in corso. Per chi ne possiede una!
E’ quanto avrebbe dovuto fare (e con il senno del poi, voluto fare ) la dottoressa di Firenze che è stata condannata in solido con la sua sostituta ed un medico di guardia medica al pagamento di circa 3 milioni di euro per una errata diagnosi fatta dalla sua sostituta e dal medico di guardia e che ha comportato la morte di una bambina di 11 morta per una peritonite non diagnosticata (per l’esattezza : 950mila euro per il padre e 950mila per la madre, 600mila per il fratello della bambina e 200mila per ognuno dei nonni). A poco è valso che la pediatra titolare fosse in ferie. Anch’essa è tra le persone che dovranno pagare l’alto risarcimento. 
Nel comunicato stampa dello SMI emanato al tempo della sentenza si può trovare un commento sulla vicenda e sugli aspetti assicurativi che la riguardano visto che “…la dottoressa titolare, pur essendo coperta da polizza assicurativa per i rischi professionali, non potrà avvalersene in quanto questa non prevede una copertura per i danni provocati dal sostituto, ma solo eventualmente per quelli del dipendente (infermiere o collaboratore)”.
Da qui nasce l’importanza di una corretta copertura assicurativa che tenga conto del reale profilo di rischio del medico .
LE SOLUZIONI DELLA CONVENZIONE SMI
Vediamo allora le varie soluzioni individuate nell’ambito delle coperture  assicurative per la responsabilità civile  messe a punto per gli iscritti allo SMI.
Medici convenzionati:
La necessità assicurativa di medici di assistenza primaria, di continuità assistenziale od emergenza territoriale , per la loro specifica attività svolta, riguarda sia la colpa lieve che la colpa grave relativa sia a danni materiali (distruzione o danneggiamento di cose) e corporali (ovvero morte o lesioni personali) che danni patrimoniali ( ovvero danni economici non conseguenti a danni corporali o danni materiali). Queste garanzie devono riguardare sia il medico che i suoi collaboratori subordinati. Nella soluzione SMI è compresa anche, ovviamente, “la responsabilità civile derivante all’assicurato per fatto del sostituto” a scongiurare risarcimenti a carico del medico  in caso di sentenze analoghe a quelle di Firenze.
Attenzione ai medici che svolgono attività di medico legale e/o competente: la loro attività più che causare danni corporali può causare danni patrimoniali. Da qui la necessità di assicurare questa specifica fattispecie.
Nessun problema se si svolgono attività libero professionali in aggiunta a quelle principali . L’importante è che siano secondarie ovvero apportatrici di un reddito che non sia superiore al 50% di quello generato dall’attività di medico di assistenza primaria!
Dirigenza medica:
Nel caso della dirigenza medica, in virtù dello specifico rapporto che lega il medico all’Ente Ospedaliero od alla ASL di turno, la colpa lieve è a carico dell’Ente da cui il medico dipende.
Prima dell’entrata in vigore della finanziaria 2008 , anche la colpa grave poteva essere stipulata e pagata dall’Ente nell’interesse del proprio dipendente. Dalla sua entrata in vigore ciò non è più possibile ed il costo della garanzia deve risultare a carico del dipendente.
In caso di colpa grave potrà essere  l’Ente a risponderne in prima battuta nei confronti dei danneggiati ma potrà poi rivalersi nei confronti del medico per quanto avrà dovuto pagare. Stessa azione potrà essere compiuta dalla Corte dei Conti che ha il compito di vigilare sull’attività e le spese dell’Ente.
La copertura assicurativa che il dirigente medico dovrà ricercare potrà quindi contemplare la sola colpa grave ovviamente per danni materiali e corporali per errore medico per tutti quei medici che svolgono  la propria attività  nelle varie specializzazioni. Per coloro invece che si occupano anche o solo di questioni amministrative è importante sottoscrivere una copertura per la responsabilità patrimoniale.
Sono molti i medici che, pur svolgendo attività medica, hanno sottoscritto una polizza di Responsabilità Civile per colpa grave il cui oggetto è la copertura dei danni patrimoniali. In caso di errore medico questa copertura è del tutto insufficiente a tenere il medico indenne dal pagamento di somme per danni materiali! E’ quindi opportuno verificare bene la polizza eventualmente sottoscritta.
Specialisti ambulatoriali:
L’attuale accordo collettivo prevede che “l’Azienda provveda ad assicurare gli specialisti ambulatoriali e i professionisti, comunque operanti sia in attività istituzionale o in intramoenia, negli ambulatori in diretta gestione e nelle altre strutture aziendali, contro i danni da responsabilità civile professionale verso terzi …”. Anche nel caso degli specialisti ambulatoriali, così come per la dirigenza medica, il solo rischio da coprire con apposita polizza di responsabilità civile è quindi la colpa grave per errore sanitario.
Le soluzioni predisposte per SMI sono tutte chiaramente indicate sull’apposita sezione riservata allo SMI del sito di In più Broker all’indirizzo www.inpiubroker.it/convenzionesmi dove con immediatezza e semplicità è possibile accedere alla sezione riguardante l’attività svolta :
 
E' possibile calcolare un preventivo e richiedere direttamente la polizza, ovviamente dopo aver avuto l’opportunità di scaricare tutte la documentazione sul contratto proposto.
Le soluzioni individuate riguardano la stragrande maggioranza degli iscritti allo SMI. Per situazioni “particolari” non contemplate nel preventivatore è sempre possibile richiedere la quotazione all’help desk. Anche l’attività dello specialista in ginecologia può così trovare una soluzione assicurativa!
Alcune indicazioni sui costi:
Il medico pediatra che vuole assicurarsi per 1.750.000,00€ paga in convenzione 335,00€ l’anno. 495,00 per 5.000.000,00€.
Il dirigente medico per assicurare la colpa grave con un massimale di 5.000.000,00 € paga 474,00€ l’anno.
Lo specialista ambulatoriale per assicurare la colpa grave con un massimale di 5.000.000,00 € paga 329,00€ l’anno.
I premi sono validi, è bene ricordarlo, per gli iscritti allo SMI e la polizza cessa al cessare dell’iscrizione al Sindacato.
Per qualunque esigenza lo staff tecnico che si occupa della convenzione assicurativa SMI è a disposizione degli iscritti al numero 06 68192563 od all’indirizzo convenzionesmi@inpiubroker.it
 Abbiamo a tua disposizione, inoltre, nella nostra sede nazionale, con cadenza settimanale un Consulente Assicurativo che fornirà telefonicamente tutti i chiarimenti e/o approfondimenti a te necessari previo appuntamento telefonico, inoltre è a tua disposizione un’area riservata  nel sito del ns. broker www.inpiubroker.it dove è possibile richiedere un preventivo personalizzato e le informazioni riguardante le singole convenzioni.

venerdì 2 agosto 2013

Banche dati professionali e altri strumenti informatici messi a disposizione dall'Ordine dei Medici di Roma

Ricevo dal dott. Lala:

Roma, 2 AGOSTO 201

come avrai avuto modo di vedere negli ultimi mesi, il consiglio dell'Ordine, nell'ambito delle attività rivolte alla crescita professionale, ha ritenuto utile mettere a disposizione di tutti gli iscritti agli albi importanti strumenti di informazione ed aggiornamento in ambito medico ed odontoiatrico.
Attraverso l'area riservata del portale dell'Ordine
http://www.ordinemediciroma.it/OMWeb/Asp/preMnuIscritti.asp
è infatti possibile avere accesso gratuitamente alla piattaforma EBSCOhost : interfaccia semplice e funzionale, che, permette l'accesso alle banche dati, conta su una tecnologia altamente sofisticata e su ampie possibilità di personalizzazione per consentire un rapido accesso alle migliori Medical Evidence. EBSCOhost porta a conoscenza importanti studi che possono migliorare l'esercizio della professione medica e arrivare a diagnosi e cure ben definite in tempi brevi.
Grazie a questa iniziativa hai a disposizione :
DYNAMED: il sistema di supporto alla pratica clinica basato sulle migliori evidenze mediche ed aggiornato in tempo reale. Il metodo EBM è rigorosamente applicato ad ogni medical evidence intercettata utilizzando il monitoraggio sistematico della letteratura rilevante.Le evidenze scientifiche vengono intercettate monitorando direttamente oltre 500 riviste autorevoli di medicina indicizzate in medline, vengono inoltre utilizzate una serie di risorse di revisione della letteratura e database di farmaci. Ogni evidenza viene valutata in base alla rilevanza clinica e vengono rigorosamente impiegati i principi della Medicina Basata sulla Evidenza per stabilire la validita' e quindi l'attendibilita' dei risultati. La conoscenza medica viene sintetizzata ed organizzata su ontologie in modo che il medico possa trovare in tempi rapidissimi ed in modo semplice la risposta al quesito clinico. Dynamed è disponibile anche come App per tablet e smartphone
MEDLINE COMPLETE contenente oltre 2000 riviste internazionali autorevoli e peer reviewed in tutte le aree della medicina in FULL TEXT. Medline Complete consente quindi di effettuare ricerche in Medline (Pubmed) con la possibilita' di scaricare immediatamente il pdf full text degli articoli delle riviste. Ogni utente puo' creare un profilo personale per il salvataggio personale e permanente dei propri articoli, ricerche ed alerts.
DENTISTRY ORAL SCIENCES SOURCE contenente 216 riviste delle piu' importanti ed autorevoli riviste in FULL TEXT in tutti gli ambiti delle scienze odontoiatriche. Ogni utente puo' creare un profilo personale per il salvataggio personale e permanente dei propri articoli, ricerche ed alerts.
COCHRANE COLLECTION PLUS è la collezione delle banche dati edite dalla Wiley e contiene: NHS Economic Evaluation Database (NHS EED), Health Technology Assessments (HTA), Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR), Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE), Cochrane Central Register of Controlled Trials e Cochrane Methodology Register.
NHS Economic Evaluation Database (NHS EED) assiste chi deve prendere decisioni in campo medico, con dettagli sui costi e sulla validità dei medicinali, dei trattamenti e delle cure. Valutazioni economiche di medicinali, confronto tra due o più medicinali di tutto il mondo, vengono effettuati sistematicamente, valutandoli in base alla loro qualità, ed evidenziandone allo stesso tempo, i pregi ed i punti deboli. La banca dati contiene oltre 6.000 abstracts di valutazioni economiche con oltre 21.000 voci . Ogni utente puo' creare un profilo personale per il salvataggio personale e permanente dei propri articoli, ricerche ed alerts.
PATIENT EDUCATION REFERENCE CENTER: contente oltre 4000 schede di educazione del paziente su malattie ed altri argomenti clinici di interesse per il paziente, oltre 750 procedure e test di laboratorio, 2800 topici riguardanti stili di vita e benessere, oltre 1500 schede di farmaco (con oltre 8000 brands e generici). Sono anche contenute oltre 1000 procedure di dimissione e follow up del paziente in seguito a ricoveri ospedalieri. Gran parte del materiale è disponibile in 17 lingue tra cui l'Italiano.
Fino al 30 Ottobre, in via sperimentale sono disponibili altre due interessanti strumenti :
PEMSoft : la risorsa elettronica in assoluto piu' importante per ottenere informazioni basate sull'evidenza clinica pediatrica . E' uno strumento unico, specifico per i pediatri il cui contenuto e' aggiornato continuamente . Questa risorsa e' stata creata da pediatri e include oltre 900 argomenti , grafici e quasi 3000 video riguardanti uno svariato range di situazioni cliniche. E' strumento di point-of-care che dispone di funzioni specializzate molto utili nell'esercizio della professione medica pediatrica.
PEMSoft include le seguenti funzionalita':
Resus Tool Module: il primo strumento disponibile al mondo per stabilire il protocollo di rianimazione in base all'altezza , peso , eta' del bambino e calcolare il dosaggio dei farmaci
MD+ CALC MODULE : un archivio interattivo di fondamentali equazioni cliniche e punteggi utili per diagnosi e trattamenti di emergenza
SIGNS AND SYMPTOMS MODULE : fornisce una navigazione "problem-oriented" di tutti i contenuti di PEMSoft
QUICK REFERENCE MODULE: fornisce normative e nozioni sulla sicurezza , sulla chimica di base e informazioni di fisiologia per i livelli acido/basico , respirazione , nutrimento, fluidi ecc
TRIAGE MODULE: Aiuta alla standardizzazione del processo del triage pediatrico e fornisce indicazioni per il posizionamento dei pazienti nei 5 livelli di urgenza
TOX MODULE : Contiene le informazioni di base relative ai piu' comuni casi di avvelenamento nei bambini, sia tramite inalazione che tramite ingestione.
ISABEL è un software per il supporto alla elaborazione della diagnosi differenziale che consente di ottenere una lista di diagnosi possibili a partire da un quadro clinico relativo ad un paziente. Questo strumento permette di integrare la conoscenza e la competenza del medico offrendo accesso a contenuti basati sulla evidenza clinica. Dopo aver inserito nel programma segni e sintomi che il paziente riferisce, esami di laboratorio e tutte le variabili informative che concorrono a determinare un quadro clinico (e' possibile inserirli sia indicando una descrizione libera sia usufruendo di un menu predisposto ) ISABEL istantaneamente fornisce una lista di possibili diagnosi da considerare. Per ogni diagnosi viene mostrato il livelli di corrispondenza tra il quadro clinico inserito e quello tipico delle singole malattie nella lista dei risultati. Vi sono evidenze che dimostrano che i medici che usano ISABEL sono in grado di ridurre alcuni rischi clinici evitando errori diagnostici o ritardi di diagnosi dei casi piu' critici.
ISABEL e' in grado di ricercare simultaneamente piu' fonti e banche dati, consentendo in modo agevole e rapido l'esplorazione e l'elaborazione del sapere medico necessario per arrivare alla conclusione corretta del processo di indagine diagnostico
Nel caso non avessi già provveduto Ti invito a registrarti nell'area riservata del portale ordinistico per attivare la casella PEC (posta elettronica certificata) e verificare di persona le opportunità offerte dalla piattaforma EBSCOhost
Con l'auspicio che i servizi messi a disposizione possano risultare utili alla tua attività professionale
Ti saluto cordialmente
 
F.to Roberto Lala
 
 
 
 

giovedì 1 agosto 2013

Trasmissione telematica dei certificati di malattia

Al link sottostante  la circolare 113 del 25/07/2013 arrivata dall’Inps riguardante l’attuazione del decreto ministeriale 18 aprile 2012 in modifica al decreto 26 febbraio 2010, recante "Definizione delle modalità tecniche per la predisposizione e l’invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC" con questa circolare viene definito  il nuovo format telematico che consente l'invio di certificati medici di ricovero da parte delle strutture ospedaliere. Le novità scaturiscono dal dm 18 aprile 2012 del ministero della salute che ha adeguato lo standard per le certificazioni di malattia online. Viene pertanto attivato il servizio che consente alle aziende sanitarie di trasmettere all'Inps la comunicazione di inizio ricovero con l'inserimento del codice fiscale del lavoratore e l'assegnazione da parte dell'Inps di un numero di protocollo univoco, è stato inoltre attivato il servizio che consente all'azienda sanitaria di inviare all'Inps i dati di chiusura del certificato di ricovero per dimissioni del lavoratore e di certificare la diagnosi e l'eventuale prognosi per la convalescenza. L'Inps già dal 4 giugno ha implementato i sistemi informativi rendendo disponibile il nuovo format per la ricezione dei certificati di ricovero e di malattia. 
Per quanto riguarda le novità relative al certificato di ricovero e di dimissioni delle strutture sanitarie, le regioni dovrebbero adeguarsi entro nove mesi.
 
 La circolare