venerdì 25 ottobre 2013

Il MEDICO D'EUROPA On line n.36 (25 ottobre)

CERTIFICATI MEDICI PER ATTIVITA' SPORTIVA, I CHIARIMENTI DEL MINISTERO

17 Ottobre – Il Ministero della salute, conferma l’abolizione dei certificati per attività ludico motoria-amatoriale e dei conseguenti accertamenti diagnostici richiesti dalla normativa abrogata.

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SICUREZZA, LA DENUNCIA DELLO SMI A NAPOLI: I MEDICI SENZA TUTELE

23 Ottobre - Il servizio del TGR Campania sull'importante Convegno sulla Sicurezza, tenutosi a Napoli sabato scorso dal titolo “Riorganizzazione del Territorio e nuova Ospedalità in Campania tra risorse e risparmi”.


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RICORSO IRAP, SMI: ECCO LE NOVITA' PER I MEDICI DI FAMIGLIA

23 Ottobre – La nota dello studio legale SMI sui  ricorsi contro il pagamento dell’Irap per i medici di famiglia e sulla conseguente richiesta di rimborso.


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FESPA ALL'INCONTRO CON LE REGIONI: RISORSE, STABILIZZAZIONE PRECARI, CENTRALITA' DELLA SPECIALISTICA

23 ottobre - Si è tenuto oggi il previsto incontro tra il presidente del Comitato Settore Regioni- Sanità, Claudio Montaldo e i sindacati rappresentativi della specialistica Ambulatoriale. Per FESPA erano presenti Cosimo Trovato e Pierluigi Ugolini.

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SMI-UNP: UN ERRORE CHE LE REGIONI INSISTANO IN UNA RIORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO A COSTO ZERO

23 ottobre - Si è svolto oggi l’incontro informale tra le organizzazioni sindacali della pediatria e il presidente della Comitato Settore Regioni -  Sanità, Claudio Montaldo. Erano presenti per SMI-UNP (Federazione Pediatri), Silvia Petralli e Antonio Gallese

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Convocazione regionale: indisponibilità di TUTTI i sindacati dei medici convenzionati.


Bisogna riconoscere alla Regione che un risultato l'ha ottenuto:
TUTTE le sigle sindacali hanno respinto al mittente una convocazione unilaterale e che ignora le legittime problematiche della sanità territoriale.
Speriamo di mantenere questa unità anche nei prossimi tempi.




SMI-LAZIO: SI AL NUOVO “MEDICO DEL TERRITORIO”, FIGURA AD HOC PER IL RILANCIO DELLA SANITA’ TERRITORIALE E PER L’ABBATTIMENTO DEL BUSINESS DELLE ESTERNALIZZAZIONI

Da politicamentecorretto.com

Secondo Rodolfo Lena, presidente della Commissione Sanità della Regione Lazio, è fondamentale puntare alla prevenzione, alla sanità domiciliare e territoriale


(Roma, 23 ottobre) - Affrontare la frammentarietà e la disomogeneità della sanità territoriale, puntando alla figura del “Medico del Territorio”: nuovo fiduciario della salute, nonché strumento indispensabile per il superamento del business clientelare e del sistema delle esternalizzazioni del comparto sanitario. Questo l’obiettivo che intende perseguire lo Smi-Lazio; argomento cardine di cui si è discusso in occasione del Convegno organizzato dal Sindacato, dal titolo: “Un’autostrada per la salute, tra sostenibilità ed universalità”, che si è svolto a Roma alla presenza di personalità del comparto istituzionale, politico e sanitario. Numerosi gli argomenti trattati dai relatori, tra cui: blocco del turn-over, taglio dei posti letto, aumento esponenziale del precariato, sottorganico della Continuità Assistenziale (ex guardia medica), difficoltà dei medici di famiglia ad erogare prestazioni cliniche “di qualità”. Secondo Gian Marco Polselli, segretario regionale Smi-Lazio, per un vero e proprio restyling territoriale: «Urge la centralizzazione delle chiamate per i servizi di continuità assistenziale (Ca) almeno su base provinciale, e l’estensione dell’orario della Centrale d’ascolto di Ca alle ore diurne. E’ necessaria, inoltre, la corretta gestione del paziente con patologia non critica, tramite l’attivazione del percorso di “presa in carico”. Per un reale cambiamento è stata avanzata anche la proposta dell’ambulatorio di Continuità Assistenziale (Ca), gestito da medici di medicina generale, integrati con personale infermieristico ed amministrativo». Secondo lo Smi-Lazio si tratta, infatti, di esigenze non più rinviabili a cui la Regione Lazio deve prestare particolare attenzione, per far si che il territorio diventi il vero protagonista della sanità regionale e garante della salute dei cittadini. E’ dello stesso avviso Rodolfo Lena, presidente della commissione Sanità della regione Lazio, per il quale: «E’ fondamentale che il territorio diventi l’attore principale del sistema sanitario regionale, ma è necessario che venga gestito e organizzato in maniera appropriata». Sarebbe auspicabile, pertanto, «creare percorsi ad hoc che coinvolgano tutti gli attori del settore, intercettando quelle che sono le reali esigenze della popolazione». Secondo Lena è altresì rilevante: «Parlare di prevenzione, ma anche di sanità domiciliare». Quindi il Presidente ha concluso: «I medici devono tornare a fare i medici, riappropriandosi del loro ruolo fondamentale, vera e propria memoria storica del territorio».


Smi-Lazio Ufficio Stampa
Elisabetta Menga
349/ 21.19.335
elisabettamenga@gmail.com
www.smilazio.org

mercoledì 23 ottobre 2013

Sempre sull'IRAP, un nuovo servizio SMI

S.M.I.
Sindacato dei Medici Italiani
Via Livorno, 36- 00162– Roma 
Tel: 06 44254168
Fax: 06 44254160
Caro Collega,
Il Sindacato dei Medici ltaliani-Smi è in prima linea nella presentazione di ricorsi contro il pagamento dell’Irap per i medici di famiglia e della conseguente richiesta di rimborso.
Lo Smi è andato avanti, anche con il formidabile ausilio dello Studio Legale Puliatti, e i risultati sono finalmente giunti e positivi.
Ti invio nel seguito la nota dello Studio Legale, informandoti che il Sindacato stà raccogliendo i documenti per nuove azioni legali.
Per informazioni puoi compilare il Form  dopo di che verrai ricontattato.
Sperando di averti fatto cosa gradita, ti saluto.
Ernesto La Vecchia
Segretario Organizzativo e Tesoriere Nazionale SMI
Antonio Puliatti
Studio Legale Avvocato Puliatti


La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22020 del 25 settembre 2013,  conferma in riferimento ai medici di assistenza primaria, che la presenza di un dipendente part time non è, di per sè, indice dell'esistenza del presupposto impositivo, e ciò sulla scia di precedenti pronunce (cfr. tra le più recenti Cass. 22592 del 11 dicembre 2012; ordinanza 14304 del 08 agosto 2012; ordinanza 18472 del 04 luglio 2008).
Detta sentenza conferma altresì che i compensi corrisposti per le sostituzioni (necessarie ed imposte dall'Accordo Collettivo Nazionale pena la revoca della convenzione) non determinano, del pari, una “autonoma organizzazione”.
Nel caso dei medici di assistenza primaria cade la presunzione assoluta, sempre eccepita dall'ufficio, secondo cui la presenza di un dipendente anche part time darebbe luogo al presupposto impositivo dell'IRAP.
E' invece necessario, infatti, che il giudice del merito accerti, caso per caso, se attraverso l'attività svolta dal dipendente venga accresciuta la potenzialità produttiva del professionista, ovvero se la presenza del dipendente non faccia altro che consentire lo svolgimento dell'attività in maniera più agevole e razionale per lo stesso professionista e gli utenti, come in effetti avviene proprio per il medico di assistenza primaria.
In considerazione di tali rinovellati principi è agevole sostenere che la presenza di personale alle dipendenze del medico di assistenza primaria non comporti automaticamente l'insorgenza del presupposto impositivo ai fini IRAP, e pertanto appare oggi, a maggior ragione, possibile richiedere il rimborso dell'imposta ed in caso di negazione promuovere ricorso per la tutela dei propri diritti.

martedì 22 ottobre 2013

Convocazione dematerializzata

Oggi la Regione Lazio ha convocato per il 25 ottobre p. v. i sindacati sulla de materializzazione della ricetta.
A fronte di tanti nodi irrisolti riguardanti la medicina generale e di tante richieste di incontro e confronto da noi avanzate e, puntualmente disattese, riteniamo di non dover rispondere a questa convocazione  che ha lo scopo di procedere a tappe forzate sulla strada di un’informatizzazione spinta che, ad oggi, i MMG del Lazio si sono pagati di tasca loro, in barba agli accordi vigenti.


domenica 20 ottobre 2013

Eccoli i tagli alla Sanità, anche se avevano detto che non ci sarebbero stati...

Da Quotidiano Sanità

20 OTTOBRE 2013

Legge stabilità. I tagli alla sanità ci sono. Colpo alla spesa del personale sanitario: - 540 mln nel 2015 e - 610 nel 2016. Ecco il testo definitivo

Il Fondo sanitario cala così di 1,150 miliardi nel biennio. I risparmi dal blocco delle indennità di vacanza contrattuale fino al 2017 e dagli interventi sugli straordinari. Confermato blocco parte economica di contratti e convenzioni fino al 2014. Le altre misure: scuole di specializzazione ridotte a 4 anni; Iva al 4%  per le prestazioni socio sanitarie delle cooperative sociali; Fondo non autosufficienze, più 250 milioni. Da martedì al Senato. IL TESTO e LA RELAZIONE TECNICA.

E' confermato: per la sanità nessun taglio. Ma solo nel 2014. Nel biennio successivo la sanità dovrà comunque fare i conti con una riduzione del Fondo sanitario di 1,150 miliardi. La “sorpresa” è scritta nero su bianco nel testo definitivo del ddl stabilità (anticipato oggi dal Corriere della Sera) ora all’esame finale per la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato e che martedì inizierà il suo iter al Senato.
 
In realtà è una sorpresa per modo di dire. Le misure cassate la notte del 15 ottobre dal Cdm riguardavano infatti solo i tagli sui farmaci e le prestazioni sanitarie acquistate dai privati accreditati. Ma quelle sul personale sono rimaste come erano già state anticipate nella bozza del 14 ottobre. Nel rumore delle dichiarazioni rassicuranti di Letta il giorno dopo in conferenza stampa, "niente tagli alla sanità", quelli al personale erano passati sotto traccia. Ma ci sono e il fondo sanitario sarà quindi comunque ridotto.
 
I risparmi di 1,150 miliardi in due anni sono infatti tutti imputabili alle norme sul personale dipendente e convenzionato del Ssn e in particolare al blocco dell’indennità di vacanza contrattuale fino al 2017 sui valori in godimento al 31 dicembre 2013 e su una serie di interventi sul trattamento accessorio. Confermato poi il blocco del rinnovo della parte economica del contratto e delle convenzioni fino a tutto il 2014. Il rinnovo di contratti e convenzioni potrà invece essere negoziato ma solo per la parte normativa, senza possibilità di recupero per la parte economica.
 
Come abbiamo detto le misure si concentrano anche sugli starordinari. In particolare è prevista la proroga fino al 2014 del blocco degli emolumenti sui livelli registrati nel 2010 e poi che, a decorrere dal 1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio, siano decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel periodo di vigenza del blocco.
 
Tra le altre norme riguardanti la sanità spicca la riduzione di un anno (da 5 a 4) della durata dei corsi delle scuole di specializzazione in medicina e la riduzione al 4% (oggi è al 10) per le prestazioni socio sanitarie erogate dalle cooperative sociali.
 
Per l’anno 2014 è poi incrementata la spesa di 250 milioni per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica.
 

Ecco il testo dell'articolo 11 del ddl stabilità sulla "Razionalizzazione della spesa nel pubblico impiego": 
 
1. Per gli anni 2015-2017, l’indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all’atto del rinnovo contrattuale ai sensi dell’articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quella in godimento al 31 dicembre 2013 ai sensi dell’articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
 
2. All’articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole “del personale di cui all’articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni”, sono sostituite dalle seguenti: “del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche così come individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni”;
b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente “Si dà luogo, alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche così come individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica”.
 
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
 
4. Per effetto delle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3, per il periodo 2015-2017, l’accantonamento a cui sono tenute le regioni ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, non deve tenere conto dell’indennità di vacanza contrattuale riferita al predetto periodo 2015-2017.
 
5. All’articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole “e sino al 31 dicembre 2013” sono sostituite con le seguenti “e sino al 31 dicembre 2014”. Al medesimo comma è inoltre aggiunto in fine il seguente periodo: “A decorrere dal 1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”.
 
6. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, i compensi professionali liquidati a seguito di sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni ai sensi del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi incluso il personale dell’Avvocatura dello Stato, sono corrisposti nella misura del 75%. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo di bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del SSN.
 
7. Nell’articolo 21, secondo comma, del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modifiche, le parole “sette decimi” e “tre decimi” sono sostituite con le parole “cinque decimi”.
 
8. All’articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 9, le parole: “pari al 50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “pari al 40 per cento”.33
b) al comma 13-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “La predetta facoltà è fissata nella misura del cinquanta per cento per gli anni 2014 e 2015, del sessanta per cento nell'anno 2016, dell’ottanta per cento nell’anno 2017 e del cento per cento a decorrere dall’anno 2018”;
c) al comma 14, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, del sessanta per cento nell'anno 2016, dell’ottanta per cento nell’anno 2017 e del cento per cento a decorrere dall’anno 2018”.
 
9. All’articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: “Nell’anno 2016, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al sessanta per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura dell’ottanta per cento nell’anno 2017 e del cento per cento a decorrere dall’anno 2018.
 
10. Al fine di incrementare l’efficienza dell’impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto sicurezza, le relative amministrazioni possono procedere per l’anno 2014, in deroga ai limiti di cui all’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ed all’articolo 1, comma 91 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, comunque, con un turn over complessivo relativo allo stesso anno non superiore al 55 per cento, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 50 milioni di euro per l’anno 2014 e a 120 milioni a decorrere dall’anno 2015, con riserva di assunzione di 1000 unità per la Polizia di Stato, 1000 unità per e l’Arma dei Carabinieri e di 600 unità per il Corpo della guardia di finanza. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014 e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
 
11. Le assunzioni di cui al comma 10 possono essere riservate al personale volontario in ferma prefissata di un anno delle forze armate e sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché del Ministro responsabile dell’ amministrazione che intende procedere alle assunzioni.
 
12. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le disposizioni di cui all’articolo 23-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici, si applicano a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti e con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo.
 
13. Sono soggetti al limite di cui all’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, anche gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ove previsti dai rispettivi ordinamenti.
 
14. Ai fini dell’applicazione della disciplina di cui ai commi 12 e 13 sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all’interessato a carico di uno o più organismi o amministrazioni, fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali34
15. Le risorse rivenienti dall’applicazione delle misure di cui ai commi da 13 a 14, per le amministrazioni di cui all’articolo 23-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono annualmente versate al Fondo ammortamento dei titoli di Stato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 23-ter e, per le restanti amministrazioni ricomprese nei commi da 12 a 14 del presente articolo, restano acquisite nei rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi.
 
16. Le Regioni adeguano, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi da 12 a 15. Tale adeguamento costituisce adempimento necessario ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.213 ed integra le condizioni previste dalla relativa lettera i).
 
17. L’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 e l’articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163 si interpretano nel senso che la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l’ordinario turno di servizio giornaliero. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.
 
18. Per gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, i risparmi di cui al comma 5 concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
 
19. L'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è ridotta di un importo pari a 10 milioni di euro per l’anno 2014 e a 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015.
 
20. All’articolo 181, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: “del 90 per cento” sono sostitute dalle seguenti: “del 50 per cento”.
 
21. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è ridotto di 540 milioni di euro per l’anno 2015 e 610 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016. La predetta riduzione è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo criteri e modalità proposti in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano medesime, da recepire, in sede di espressione dell’Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard, entro il 30 giugno 2014. Qualora non intervenga la proposta entro i termini predetti, la riduzione è attribuita secondo gli ordinari criteri di ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, ad esclusione della regione Siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Fino all’emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l’importo del concorso alla manovra di cui al presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. 



Le Case della Salute: ecco il decreto

martedì 15 ottobre 2013

Tagli, sempre tagli, fortissimamente tagli...

(Repubblica.it MICHELE BOCCI) ROMA — Ci sono tagli in arrivo per il Fondo Sanitario nazionale. Inaspettati e brucianti per le Regioni e per il ministero, che adesso temono effetti devastanti sull'assistenza ai cittadini. Dopo le parole pronunciate all'inizio della settimana dal viceministro all'Economia Stefano Fassina, che aveva detto di non poter escludere interventi di riduzione nella Legge di stabilità, i timori sono aumentati ora si iniziano anche a fare le cifre. Dal ministero alla Sanità filtra che l'anno prossimo il Fondo nazionale potrebbe essere ridotto di 1 miliardo e mezzo, soldi che le Regioni dovranno recuperare agendo sulla spesa farmaceutica (intervento che varrebbe un miliardo) e su quella per l'acquisto di beni e servizi. Gare centralizzate e ricerca del miglior prezzo, attenendosi in certi casi le indicazioni del ministero dell'Economia, potrebbero essere i criteri da seguire per questa nuova "spending review". Lo stesso taglio dovrebbe essere disposto anche per il 2015, per un totale di 3 miliardi.
Ma non è finita qui. L'anno prossimo era stato previsto che al Fondo di 107,9 miliardi di euro se ne aggiungessero 2 che le Regioni avrebbero dovuto incassare mettendo nuovi ticket. La Corte Costituzionale ha escluso la possibilità di mettere altre tasse e le amministrazioni locali hanno tirato un respiro di sollievo, sperando di disporre di una quota un po' più consistente per far funzionare ospedali e Asl. E invece ci sarebbe un progetto per non dare quei 2 miliardi in più. In pratica l'anno prossimo sarebbero distribuiti 3 miliardi e mezzo in meno rispetto all'atteso, e il Fondo scenderebbe a 106,4 miliardi. Con una cifra del genere, rischiano il rosso anche Regioni con i conti a posto.
«Sento parlare con troppa insistenza di questi tagli nei sottoscala del ministero dell'Economia. Sarebbero insensati, il sistema non li reggerebbe», dice il ministro Beatrice Lorenzin, ricordando che ultimi anni la sanità è stata obbligata dalle varie manovre a rinunciare a 22 miliardi. Per la prima volta nella storia del nostro paese, nel 2013 il Fondo Sanitario nazionale è stato inferiore rispetto a quello dell'anno precedente. Oggi le Regioni stanno facendo sforzi enormi per restare in pareggio (e non tutte ci riusciranno). L'anno prossimo si sperava di respirare un po' avendo più soldi a disposizione con cui affrontare spese che sono state rimandate. Invece potrebbe esserci un'altra riduzione del fondo. Addirittura qualcuno teme che si possa tagliare anche lo stanziamento per il 2013 (ma non nella legge di Stabilità) perché le Regioni hanno risparmiato sulla spesa più del previsto.
«Avevamo fatto un accordo con il governo per non toccare i finanziamenti per la sanità — attacca Vasco Errani, governatore emiliano e presidente della Conferenza delle Regioni — Non conosco le cifre ma i tagli sarebbero insostenibili e avrebbero conseguenze gravi. La sanità ha dato un contributo enorme all'economia del nostro Paese in questi anni. Così il sistema è a rischio default. Tra l'altro se le Regioni finiscono in rosso devono mettere nuove tasse ai cittadini, non capisco il senso di una manovra del genere ». Lorenzin ed Errani sono d'accordo sul fatto che invece di intervenire sul fondo bisogna lasciare la materia al "Patto per la salute" cioè all'accordo tra ministero e Regioni. «Il sistema così non regge, il fondo ha già dato — dice ancora Lorenzin — Così salta il Patto per la salute con cui si potrebbe governare una spending review interna, razionale ed efficiente per i prossimi 5 anni». Come dire, lasciate fare a noi, non fate un taglio "orizzontale". Nei prossimi giorni si saprà se Regioni e ministro verranno ascoltati.


venerdì 11 ottobre 2013

Altro che Atto di Indirizzo Nazionale! In Toscana si inizia a smantellare la guardia medica.

COMUNICATO STAMPA

CURE PRIMARIE, LO SMI DENUNCIA: A TAPPE FORZATE IN TOSCANA SI SMANTELLA LA GUARDIA MEDICA, ALTRO CHE ATTO DI INDIRIZZO NAZIONALE

PINA ONOTRI, SMI: “A ROMA SI CHIACCHIERA, A PISA  ED EMPOLI SI AGISCE. MENTRE MERCOLEDÌ NELLA CAPITALE SI DISCUTEVA DI UN FUTURO ATTO DI INDIRIZZO PER LE CURE PRIMARIE, IN TOSCANA ALTRI SE NE INFISCHIAVANO E PROCEDEVANO CON LO SMANTELLAMENTO DELLA GUARDIA MEDICA. UNA FARSA A DANNO DEI CITTADINI E DEI MEDICI”

 

 

Il Sindacato dei Medici Italiani-Smi contesta, ancora una volta, le fughe in avanti delle Regioni nella riorganizzazione dei servizi sanitari sul territorio.

«In particolare, in Toscana – attacca Pina Onotri, responsabile nazionale Continuità Assistenziale dello Smi - nonostante le ripetute critiche della nostra organizzazione sindacale, che ha più volte chiesto un serio confronto con la Regione, si insiste nel voler smantellare la guardia medica, riducendo, di fatto, la continuità dell’assistenza per i cittadini sia in termini orari, sia come presenza sul territorio. Le ricadute sia a livello occupazionale, sia come qualità dei servizi offerti alla cittadinanza sono evidenti».

«La cosa ancor più grave – aggiunge – è che mentre a Roma facciamo riunioni su riunioni sul prossimo atto di indirizzo, a livello periferico se ne infischiano degli accordi regionali, del quadro normativo nazionale, e, a colpi di mano, demoliscono la sanità a proprio uso e consumo».

«Infine - conclude Onotri - risulta paradossale che invece di potenziare e migliorare un servizio che garantisce con capillarità l’assistenza tutti i giorni, nelle ore notturne, nei festivi e prefestivi (nonostante le molteplici difficoltà strutturali, logistiche e di sicurezza), si pensi solo a prendere qualche titolo sui giornali lanciando modelli futuribili e costosi, come le Case della salute. Tutto ciò, produrrà solo ulteriori sprechi e disagi, altro che risparmi e razionalizzazione dell’offerta».

Roma,  11 ottobre 2013




giovedì 10 ottobre 2013

CURE PRIMARIE E REGIONI. SMI: SENZA RISORSE E SOLO OBBLIGHI. TANTO VALE PASSARE ALLA DIPENDENZA

COMUNICATO STAMPA 
 
CURE PRIMARIE, SMI: LE REGIONI VOGLIONO AUMENTARE GLI OBBLIGHI PER I MEDICI DI MEDICINA GENERALE, IL TUTTO A COSTO ZERO

BASTA CON LE IPOCRISIE, TANTO VALE IPOTIZZARE UN PASSAGGIO ALLA DIPENDENZA DI QUESTA AREA, ORA CONVENZIONATA, CON TUTTI I COSTI CHE NE CONSEGUONO E RICONOSCENDO DIRITTI ADEGUATI: GRAVIDANZA, MALATTIA, FERIE, DISTACCHI SINDACALI

LO SMI DENUNCIA: GRAVE L'ASSENZA DELLA PEDIATRIA E DELLA SPECIALISTICA AMBULATORIALE DAL TAVOLO DI CONFRONTO

All’indomani della riunione con il Comitato del settore sanità della Conferenza dei presidenti delle Regioni, presieduto da Claudio Montaldo, sulla riorganizzazione dell'assistenza territoriale, la delegazione del Sindacato dei Medici Italiani, composta da Maria Paola Volponi, responsabile area convenzionata, e Pina Onotri, responsabile della continuità assistenziale, ha espresso forti perplessità per l’andamento degli incontri. Le due dirigenti dello Smi, in attesa che venga reso pubblico l’atto di indirizzo, definiscono le linee guida indicate ieri «oltremodo preoccupanti».

«Per le Regioni – spiegano –  il binomio è: niente risorse e obblighi a non finire. L’obiettivo, al di là della lodevole diponibilità dello stesso Montaldo a trovare punti di mediazione, è evidente: la riorganizzazione delle cure primarie a costo zero, il solito matrimonio con i “fichi secchi”. Sulle spalle dei medici l’h24, la presenza coatta negli mega-ambulatori "collettivi" (case della salute, ecc), l’innovazione telematica, la burocrazia dei certificati e chi più ne ha, più ne metta».

Le due dirigenti dello Smi, quindi auspicano che l’atto di indirizzo, una volta definito e reso pubblico, «ridimensioni queste gravi preoccupazioni», e che nei prossimi appuntamenti vengano, «coinvolte pienamente le rappresentanze della specialistica ambulatoriale e della pediatria. Tasselli importanti e strategici per una seria riorganizzazione del territorio e delle cure primarie».

Detto ciò, Volponi e Onotri sottolineano provocatoriamente, che in assenza di inversioni di rotta e di una precisa presa di posizione in tal senso anche dal ministero della Salute, che possa scongiurare ulteriori fughe in avanti delle Regioni, «tanto vale passare alla dipendenza così almeno verranno garantite le malattie, la gravidanza, le ferie e i diritti sindacali. Questi ultimi in questi mesi sotto attacco da diverse Asl e difesi solo dallo Smi, come dimostra l’importante sentenza di Lecce, che conferma che le sostituzioni sindacali per i medici di famiglia sono intoccabili».

«Certo, in questa ipotesi – concludono – si dovrà prevedere la chiusura degli ambulatori privati dei medici di famiglia, con relativi indennizzi e, allo stesso tempo, così assisteremo alla perdita della grande capillarità dei servizi sul territorio e alla fine del rapporto fiduciario con il paziente».

 Roma, 10 ottobre 2013
 


SMI-LAZIO, “UN’AUTOSTRADA PER LA SALUTE, TRA SOSTENIBILITÀ ED UNIVERSATILITÀ”: APPUNTAMENTO IL 12 OTTOBRE ALL'OSPEDALE SANTO SPIRITO A ROMA, CON IL CONVEGNO ORGANIZZATO DAL SINDACATO DEI MEDICI ITALIANI

(Roma, 9 ottobre) -  Un’autostrada per la salute, tra sostenibilità ed universatilità. E’ il titolo del Convegno organizzato dal Sindacato dei Medici Italiani del Lazio (SMI), che si terrà a Roma il 12 ottobre dalle ore 8,30 presso la Sala Santo Spirito (Borgo Santo Spirito 3). In occasione dell’evento, a cui prenderanno parte importanti personalità del comparto istituzionale, politico e sanitario, verranno presentate proposte e suggerimenti per riformare la sanità regionale, in considerazione della criticità legata ai tagli lineari, attuati in questi anni. Tra i numerosi argomenti, si discuterà «del blocco del turn-over, del taglio dei posti letto, dell’aumento esponenziale del precariato tra gli operatori sanitari, del sottorganico della continuità assistenziale, della demedicalizzazione spinta delle ambulanze, delle difficoltà dei medici di assistenza primaria ad erogare prestazioni cliniche “di qualità”», spiega Gian Marco Polselli, segretario regionale SMI-Lazio, secondo cui: «Urge maggiore integrazione tra ospedale-territorio, potenziamento delle cure domiciliari e delle strutture residenziali». Ma non solo. Durante il Convegno si dibatterà anche sulla nuova figura del Medico Territorio, «quale fiduciario della salute, mezzo di integrazione dei ruoli, strumento per il superamento frammentarietà e steccati. Un professionista in grado di garantire e migliorare performance, efficienza e soddisfazione in sanità». Quindi, Gian Marco Polselli, conclude: «Come medici e dirigenti del nostro Paese ci dobbiamo porre contestualmente il problema del governo clinico della domanda e dell’uso appropriato e razionale delle risorse. Sfide queste a cui lo SMI non si sottrae ed arreca il proprio contributo alle progettualità in campo».



 

martedì 8 ottobre 2013

Lettera per mancato pagamento ADP PIP E ATP

Sindacato dei Medici Italiani

 

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Regione Lazio
Prot. 48/13
Roma 30/09/13
Alla cortese attenzione del                  
 Direttore della                                    
Direzione Regionale Programmazione
 e Risorse del Servizio Sanitario          
Regionale                                          
Dott.ssa Flori Degrassi                      
                  
Alla cortese attenzione del                  
Dirigente dell'Area                              
Direzione Regionale Programmazione 
 e Risorse del Servizio Sanitario           
Regionale                                            


Oggetto: Mancato pagamento ADI, ADP e PIP ai medici di assistenza primaria
Egregi,
relativamente a quanto in oggetto, lo scrivente Sindacato dei Medici Italiani Lazio, fa presente alle SSVV che alcuni iscritti ci contattano per informarci che le ASL non stanno pagando gli emolumenti relativi alla quota C del contratto asserendo di non essere in grado di comunicare con la Regione Lazio attraverso il sistema informatico. Tutto ciò comporta un danno economico agli stessi e, per tale motivo Vi richiediamo contezza di quanto sta accadendo a garanzia e del diritto dei medici ed alla cura dei cittadini e del diritto al rispetto delle dovute competenze per i medici di medicina generale.
Certi di un vostro sollecito riscontro inviamo
Distinti saluti
Distinti saluti
Il Vice Segretario Regionale
Paolo Marotta
Sede





Farma-SMI News nr.14/2013

TOS - LA TERAPIA ORMONALE SOSTITUTIVA NELLA MENOPAUSA
I RISULTATI DEI NUOVI STUDI DISPONIBILI RIVOLUZIONANO LA PRATICA
 Nel N°13 FarmaSMI ci siamo occupati di terapia contraccettiva orale in età fertile. Per affinità dei temi crediamo opportuno tornare su un altro capitolo altamente controverso, che ha determinato negli ultimi anni infinite discussioni e problemi  di difficile interpretazione nella nostra pratica clinica quotidiana:
 è da consigliare la terapia ormonale sostitutiva  in menopausa ?
PREMESSA
La TOS iniziò ad essere praticata negli anni ’80 , a partire dagli USA, sulla base di conferenze di consenso e di  studi osservazionali, ma senza solide basi scientifiche di supporto. Gli innegabili vantaggi estetici scavalcarono allora qualsivoglia presupposto scientifico: esempio paradigmatico della potenza dei nuovi valori consacrati dalla società dell’immagine!
Negli anni ’90 furono programmati alcuni trials clinici rigorosi per verificarne scientificamente l’indicazione: i più importanti gli studi HERS 1 e 2 e il Progetto Whi. Una parte di quest’ultimo coinvolse per 11 anni 160mila donne statunitensi tra i 50 e i 79 anni ( e continua ancora con altri obiettivi), e … qui “cascò l’asino”: i risultati smentirono clamorosamente gran parte dei presupposti relativi alle indicazioni alla TOS, e gli altri studi non furono dirimenti.
 
I risultati mostrarono addirittura un aumento del rischio delle patologie bersaglio della TOS, come infarto, trombosi venose e tumore del seno. E il ricorso alla TOS subì un duro colpo, anche in Italia, dove in verità l’uso di farmaci ormonali è sempre stato contenuto. Dal 2000 al 2010, i consumi si sono dimezzati da 30 dosi giornaliere ogni mille abitanti (DDD)  a 15 DDD, con una diminuzione media annuale pari a -5,4% . Secondo l’Istituto Superiore di Sanità le donne italiane trattate sono oggi meno di 300mila, il 4-5% delle donne in menopausa: un calo drammatico per la qualità di vita delle donne.
LA TOS OGGI
In realtà lo studio Whi fu criticato da più parti per gli innumerevoli suoi punti deboli: età avanzata delle donne arruolate, media del BMI molto elevata, dosi di ormoni superiori a quelle attualmente in uso, inadeguatezza della randomizzazione... Ma come spesso succede per i temi di grande interesse sia terapeutico, che economico e, in questo caso, nondimeno anche di grande impatto sul costume, molti sperimentatori si gettarono nella mischia e sono ora disponibili una serie di nuovi studi, alcuni di notevole caratura, e anche di grande dimensione come lo studio KEEPS  - del quale abbiamo solo risultati preliminari -  che confermano comunque, tutti, in modo convincentemente univoco, una serie di interessanti dati scientifici:
·         già l'analisi per sottogruppi del Whi aveva evidenziato che, se la TOS viene iniziata poco tempo dopo la menopausa, non si c’è aumento del rischio cardiaco rispetto al placebo, come invece avviene se la TOS viene iniziata dopo 10 o più anni dalla menopausa ;
·          l’analisi di altri dati del Progetto Whi evidenziava un effetto cardioprotettivo della TOS dopo 6 anni di terapia per le donne che avevano iniziato la terapia subito dopo la menopausa, il dato è stato confermato da una matanalisi su studi recenti dall’American Association of Clinical Endocrinologists ;
·         una metanalisi del 2004 suggerisce come la TOS iniziata prima dei 60 anni riduce in maniera statisticamente significativa i decessi, del 39% (con un NNT di 44), mentre non ci sono cambiamenti della mortalità nelle donne con più di 60 anni ;
·         lo studio KEEPS (dati preliminari) dimostra che la TOS iniziata precocemente dopo la menopausa con basse dosi di estrogeni transdermici e progesterone mensile ciclico non comporta aumento del rischio cardiaco e migliora l'ansia e la depressione ;
·         ma un anno fa il BMJ pubblica uno studio danese, iniziato negli anni 1990-1993 e interrotto dopo 11 anni, al momento della pubblicazione dei risultati del Whi. La TOS determinava, al momento dell’interruzione, una riduzione dei decessi (endpoint primario) del 52% !!!   (p = 0,015) , 15 nel gruppo TOS e 26 nel gruppo controllo, senza alcun aumento del rischio neoplastico né generale né, in particolare, del rischio di cancro mammario. Gli autori hanno continuato in questi anni comunque a seguire le 1006 partecipanti, per un totale di 16 anni di follow up. Ebbene, all! a pubblicazione dello studio nell’ottobre scorso, sono stati confermati  i risultati eclatanti ottenuti nell’osservazione a10 anni!
 
Queste novità hanno ovviamente avviato una profonda revisione sulle linee guida per la TOS.
Riassumiamo le attuali indicazioni delle principali società scientifiche internazionali del settore:
1.    Le donne dovrebbero ricevere un' informazione adeguata sui rischi e sui benefici della TOS in modo da poter effettuare una scelta consapevole.
2.    La TOS dovrebbe essere individualizzata per quanto riguarda dosaggi e durata.
3.    Il medico dovrebbe effettuare una rivalutazione della terapia ogni anno.
4.    La TOS è efficace e appropriata per prevenire le fratture correlate all'osteoporosi.  
5.      Per le donne i cui sintomi della menopausa includono solamente secchezza vaginale o fastidio durante i rapporti sessuali sono da preferire dosi ridotte di estrogeni, per via topica e per tempi adeguati.
6.      Nelle donne con età inferiore a 60 anni o nei primi 10 anni dopo la menopausa la TOS è il trattamento più efficace per i sintomi vasomotori associati alla menopausa e i benefici superano i rischi. 
7.    L'estrogeno come singolo agente per via sistemica è indicato nelle donne isterectomizzate. In età inferiore ai 60 anni o in menopausa da non più di 10 anni, la TOS con soli estrogeni, alla dose standard, può ridurre in modo significativo anche l’incidenza di malattia coronarica e di tutte le cause di mortalità.
8.     Nelle altre donne con l'utero conservato all’estrogeno deve essere abbinato un progestinico: l’associazione non sembra dare benefici in termini di mortalità, risultando neutrale, senza alcun aumento né riduzione, quindi, del rischio cardiovascolare.
9.    I benefici della Tos sono pertanto più evidenti nelle donne di età inferiore ai 60 anni o che sono in menopausa da non più di 10 anni, non solo per la riduzione dei sintomi della menopausa ma anche per la prevenzione delle fratture da osteoporosi.
10. Se la paziente ha più di 60 anni si dovrebbero usare basse dosi, preferibilmente per via trans dermica, meno rischiose sul fronte del rischio trombo embolico e di ictus ischemico.
11.Nei casi di menopausa precoce da insufficienza ovarica prematura la TOS sistemica è raccomandata, almeno fino all'età media della menopausa naturale.
12.La Tos risulta associata ad un aumento del rischio di tromboembolismo venoso e stroke ischemico, ma il rischio assoluto rimane estremamente ridotto nelle donne di età inferiore ai 60 anni.
13.Il rischio di cancro al seno nelle donne dopo i 50 anni è associato alla componente progestinica della TOS e alla durata della terapia. Decresce alla sospensione del trattamento. Dose e durata della TOS devono essere pertanto coerenti con il raggiungimento degli obiettivi terapeutici e con la sicurezza del trattamento, che va valutato su base individuale. Secondo gli esperti questo problema è molto complesso: il rischio di tumore al seno è stato identificato principalmente con la combinazione di estrogeni e progestinici ed è in funzione della durata del trattamento, ma il rischio attribuibile alla TOS sembra drasticamente ridotto rispetto allo studio Whi. Comunq! ue nessun documento fornisce attualmente specifiche raccomandazioni sul tipo di terapia ormonale o sulla durata del trattamento per minimizzare il rischio.
14.Controindicazioni assolute: la TOS non va prescritta alle donne reduci da un tumore al seno e non è raccomandato l’uso dei composti ormonali bioidentici, i cosiddetti estrogeni naturali.


CHE FARE ?
Saranno pubblicati a breve e sottoposti ad analisi i risultati di due grandi RCP sull’argomento: lo studio KEEPS e dell’Early versus Late Intervention Trial with Estradiol.  Aspettiamoci nuove cose da apprendere e, speriamo ci diano maggiori informazioni sui dosaggi più sicuri, sui limiti di sicurezza temporali del trattamento e sui rischi misurabili di tumore al seno e di accidenti trombo embolici delle diverse molecole.
Ma preme intanto sottolineare che oggi è dimostrato che la TOS, contrariamente a quanto detto e scritto da dieci anni, è un trattamento molto efficace nel trattare i sintomi della menopausa e che i dati di sicurezza appaiono rassicuranti,  forse addirittura vantaggiosi, come peraltro era stato prospettato prima dello studio Whi ( ma questo lo sapremo con sicurezza solo fra qualche mese!).
Sappiamo intanto che lo studio Whi è servito soprattutto a capire cosa NON si deve fare con la TOS : dare ormoni a dosaggi elevati, a donne che non vanno curate con la TOS: di età media elevata, con un indice di massa corporea alto, e quindi più a rischio della media della popolazione per tumori ed eventi CV.
Fondamentale è personalizzare la terapia.
Gli specialisti affrontano il tema TOS chiedendo alla donna informata: "Faccia conto che io sia il suo sarto: deve darmi almeno 3  prove per realizzare al meglio il suo nuovo vestito-trattamento".
A ciascuna va prescritto, quindi, il farmaco e la dose corretti, con aggiustamenti nel tempo: terreno ideale per il setting di medicina generale…!
A una paziente con distrofia genitale che ha superato i 60 anni prescriveremo solo ovuli a base di estrogeni, alle donne giovani a rischio per obesità o trombofilia ci orienteremo per la terapia transdermica.
Prescriveremo la TOS  o invieremo a consulenza, se non abbiamo competenza sufficiente, tutte le donne sintomatiche, che sono anche quelle a rischio maggiore di  osteoporosi  e di eventi cardiovascolari, per una loro maggiore sensibilità alla carenza di estrogeni,  oltre alle donne in menopausa precoce (spontanea o iatrogena).
La prescrizione richiede un pap test, un’ecografia, e un colloquio per capire i bisogni della donna, spiegare i vantaggi e gli effetti collaterali, chiarire gli innumerevoli dubbi. La scelta dei farmaci dipende come abbiamo visto dall’età, da una precedente isterectomia, dai fattori di rischio e dallo stile di vita della donna.
Almeno un terzo delle donne non ha bisogno di nulla.
Chi segue una terapia ormonale deve sottoporsi a valutazione annuale.
E farmaci a parte: come affrontare il brusco calo degli ormoni circolanti quando finisce il ciclo mestruale, che nella maggior parte delle donne produce vampate di calore, spesso secchezza vaginale, disfunzioni sessuali, infezioni delle vie urinarie, dolori osteoarticolari, disturbi del sonno e dell’umore?
Alcune regole vanno insegnate:
·         Smettere di fumare
·         Fare esercizio fisico tutti i giorni, basta mezz’ora di cammino a piedi.
·         Ridurre le calorie e i grassi animali. Il benessere comincia a tavola.
·         Limitare drasticamente l’alcool a non più di 200cc di vino rosso al giorno .
·         E i prodotti con isoflavoni naturali non servono a nulla. Alla fatidica domanda: meglio gli «ormoni naturali” vegetali, i famosi integratori naturali o la TOS oggi sappiamo cosa rispondere. Lo studio pubblicato su Arch Intern Med 2011 Aug 8; 171 (15) :1363-9 dirime la questione in modo lapidario: “La somministrazione giornaliera di compresse contenenti 200 mg di isoflavoni di soia per 2 anni non ha impedito la perdita ossea né i sintomi della menopausa”.
 

sabato 5 ottobre 2013

La Cassazione sull'IRAP del medico di medicina generale

IRAP, IMPORTANTISSIMA SENTENZA DELLA CASSAZIONE



DA ECNEWS*


Con la sentenza n.22020 del 25 settembre 2013, la Corte di Cassazione è tornata sul tema dell’autonoma organizzazione ai fini Irap, rigettando l’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria contro una pronuncia della CTR della Puglia.
Quest’ultima aveva accolto, seppure parzialmente, il ricorso proposto da un medico contro il silenzio-rifiuto delle Entrate su un’istanza di rimborso relativa agli anni 1999-2000-2001.
Il nodo centrale della questione verte sulla validità dell’equazione “spese personale = Irap”: la presenza di (modeste) spese per emolumenti a soggetti terzi desumibili dalle dichiarazioni dei redditi relative alle annualità interessate prova sempre, come sostenuto dall’Agenzia, l’esistenza di un’autonoma organizzazione?
Secondo la Suprema Corte non è così. Scrivono i Giudici: “La presenza di modeste spese per emolumenti a terzi  non appare sufficiente per determinare l’automatica sottoposizione ad Irap del professionista; specie a fronte della pochezza di detti compensi che non superano le 400.000 lire mensili. Giova del resto sottolineare che la presenza di dipendenti non è di per sé elemento costitutivo della autonoma organizzazione bensì un elemento presuntivo da cui può essere dedotta la sussistenza della autonoma organizzazione”.
Le motivazioni della sentenza in esame risultano particolarmente interessanti laddove, partendo dalla disamina della riforma del 1998 (il D.Lgs. 137/1998 che ha aggiunto nell’art. 2 D.Lgs. 446/1997 la specificazione secondo cui l’attività deve essere autonomamente organizzata), precisano che l’Irap coinvolge una capacità produttiva che può non essere compiutamente autonoma (cioè derivare da strutture autosufficienti), e deve pure sempre essere impersonale e aggiuntiva rispetto a quella propria del professionista. Colpisce, infatti, un reddito che contenga una parte aggiuntiva di profitto, derivante da una struttura organizzativa esterna, cioè da un complesso di fattori che, per numero, importanza e valore economico, sia suscettibile di creare un valore aggiunto rispetto ala mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al know how del professionista. E’ pertanto il surplus di attività “agevolata” dalla struttura organizzativa che coadiuva ed integra il professionista ad essere interessato dall’imposizione che colpisce l’incremento potenziale, realizzabile rispetto alla produttività auto organizzata del solo lavoro personale.
La Corte ribadisce che in ogni caso spetta al giudice di merito l’accertamento del requisito dell’autonoma organizzazione, ovvero l’esistenza di una struttura tale da costituire un elemento potenziatore e aggiuntivo alla produzione del reddito, ed è insindacabile se congruamente motivato. Esso ricorre, per consolidato orientamento, quando il contribuente:
  • sia il responsabile dell’organizzazione;
  • impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione;
  • si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
L’indirizzo seguito dalla pronuncia è quello di non ritenere che la presenza di un dipendente, nel caso di specie per di più in part time, costituisca necessariamente fattore di per sé solo, decisivo ed insuperabile per considerare sussistente l’autonoma organizzazione; non vi può pertanto essere un’automatica sottoposizione al tributo del lavoratore autonomo che disponga di un dipendente, a prescindere della natura del rapporto e delle mansioni esercitate.
Vi possono, infatti, essere dei casi in cui il lavoro del dipendente non accresce la capacità produttiva del professionista , ma costituisce un mero ausilio alla sua attività personale.
La Corte conclude pertanto asserendo “che la sottoposizione a tassazione aggiuntiva di chi assume un dipendente anche quando tale dipendente non determini un qualche significativo aumento del reddito (si pensi al sostituto di un medico) e quindi manchi il presupposto giuridico dell’Irap, costituirebbe una sorta di sanzione che scoraggerebbe l’assunzione di dipendente”.





venerdì 4 ottobre 2013

Discutibile la segnalazione sul mancato invio telematico delle ricette da parte della Regione


COMUNICATO STAMPA



SMI-LAZIO: DALLA REGIONE UNA DISCUTIBILE SEGNALAZIONE RELATIVA AL MANCATO INVIO TELEMATICO DELLE RICETTE

Secondo il Sindacato dei Medici Italiani, la mancata ricezione delle ricette, è dovuta ad inadempienze regionali e disguidi di tipo tecnico, indipendenti dalla volontà del medico


(Roma, 3 ottobre) - La Regione Lazio ha fatto pervenire ad alcuni iscritti del Sindacato Medici Italiani del Lazio (Smi), una comunicazione secondo la quale non è stata rispettata la normativa relativa all’invio telematico delle ricette al sistema Tessere Sanitarie (Ts). Puntuale la replica dello Smi Lazio secondo cui, da una disamina delle singole posizioni, è emerso che la presenza di eventuali errori, non è imputabile alla mancanza di volontà o alla imprecisione dell’operato dei medici, bensì alle chiare inadempienze regionali e alle criticità del  sistema di informatizzazione. Secondo Paolo Marotta, vice segretario regionale Smi-Lazio: «Tutte le difficoltà relative all’invio telematico delle ricette è dovuto, esclusivamente, all’inadempienza della regione Lazio che, in questi anni, ha utilizzato la buona volontà dei medici di medicina generale, i quali si sono fatti carico di un compito gravoso e privo remunerazione. Per di più accompagnato da un fallimentare sistema informatico». Quindi Paolo Marotta conclude: «Cogliamo l’occasione per sollecitare l’applicazione da parte della regione Lazio di tutti gli accordi precedentemente stipulati con le O.O.S.S, compreso l’accredito dell’una tantum prevista per tutti quei colleghi che hanno provveduto all’invio delle ricette, ancor prima del termine ultimo previsto dalla normativa».


Smi Lazio Ufficio Stampa
Elisabetta Menga
349/ 21.19.335